Cassazione Civile, Ordinanza n. 16468/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (sindaci)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento ex art. 2409 c.c. avviato dai sindaci di una società di capitali per ottenere la revoca del liquidatore/amministratore unico, ritenuto responsabile di gravi irregolarità gestorie: prosecuzione illegittima dell’attività non funzionale alla liquidazione, aggravamento dell’esposizione debitoria, omessa istanza di fallimento e pagamento selettivo di alcuni creditori. Il Tribunale aveva accolto il ricorso e la Corte d’appello aveva rigettato il reclamo dell’interessato. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2409, comma 7, c.c. e 110, 111, 112 e 115 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato le istanze istruttorie sulla legittimazione dei sindaci ad agire come collegio e la circostanza che essi si erano dimessi prima del decreto del Tribunale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2409 c.c. e 112 e 115 c.p.c., assumendo che le gravi irregolarità fossero state ritenute senza verificare danno e nesso causale e senza valutare le esimenti connesse all’inerzia della pubblica amministrazione e all’emergenza COVID-19.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare e d’ufficio, che i provvedimenti adottati a seguito di denunzia ex art. 2409 c.c. non hanno natura decisoria e, quindi, il reclamo deciso dalla Corte d’appello non è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., salvo il capo sulle spese, che solo ha contenuto decisorio. Poiché il ricorso non investiva la statuizione sulle spese, è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2409 c.c.
I provvedimenti resi sulla denunzia di gravi irregolarità nella gestione societaria, pur se comportano la revoca dell’organo gestorio e la nomina di un amministratore giudiziario, non sono decisori e non sono impugnabili con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., salvo il capo sulle spese.
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione non è esperibile contro il decreto emesso sul reclamo avverso i provvedimenti ex art. 2409 c.c., perché tali provvedimenti non hanno carattere decisorio.
art. 110 c.p.c.
Invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non costituisce però base della decisione di inammissibilità.
art. 111 c.p.c.
Invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non incide sull’esito, che dipende dal difetto di decisorietà del provvedimento impugnato.
art. 112 c.p.c.
Invocato nel ricorso in relazione all’omesso esame di questioni e alla dedotta mancanza di verifica del danno e del nesso causale; non esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 115 c.p.c.
Richiamato a sostegno delle censure sulla valutazione delle risultanze istruttorie; non rileva ai fini della declaratoria di inammissibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito di memoria nella fase camerale di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- I provvedimenti adottati in esito a una denunzia di gravi irregolarità nella gestione societaria ex art. 2409 c.c. sono, di regola, privi di decisorietà e non sono quindi impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
- Fa eccezione soltanto il capo del provvedimento che statuisce sulle spese di lite, poiché esso incide su posizioni di debito e credito autonome e ha attitudine al giudicato.
- Quando il ricorso per cassazione non censura la sola statuizione sulle spese, ma investe esclusivamente i capi non decisori del decreto, esso è inammissibile per difetto del requisito oggettivo di impugnabilità.
- In presenza di un provvedimento non decisorio, la Corte può rilevare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso anche se la relativa eccezione sia stata sollevata dalla controparte.
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