Regolamento (UE) 2024/808
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/808 della Commissione, del 29 febbraio 2024, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati del regime UE di contenimento della peste suina africana, sulla base dell’evoluzione epidemiologica in vari Stati membri. In particolare riclassifica alcune aree in Polonia, sopprime la zona infetta in Croazia e ridefinisce numerose zone soggette a restrizioni in diversi Paesi. Le modifiche mirano ad adeguare le misure di controllo al rischio effettivo di diffusione della malattia e ad applicarle senza ritardo.
Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo per la peste suina africana, con rideterminazione delle zone soggette a restrizioni e delle zone infette nell’Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri e riguarda le misure di controllo della peste suina africana nei suini detenuti e selvatici, nonché la delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle zone infette elencate negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Incide in particolare sugli Stati membri e sulle aree territoriali espressamente elencate negli allegati, con effetti sul movimento di animali e prodotti di origine animale nelle zone interessate. Non disciplina in via generale l’intero territorio dell’Unione, ma solo le aree specificamente ricomprese nelle nuove delimitazioni o oggetto di soppressione/riclassificazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/808 della Commissione: aggiornamento delle zone di restrizione per la peste suina africana
Il regolamento interviene sul sistema UE di contenimento della peste suina africana, modificando gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La misura è adottata alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione e della necessità di adeguare rapidamente le delimitazioni territoriali al rischio effettivo di diffusione della malattia.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687, che disciplinano la prevenzione e il controllo delle malattie animali elencate, incluse quelle di categoria A come la peste suina africana. I considerando richiamano la gravità della malattia per suini detenuti e selvatici, le ripercussioni sugli scambi di animali e prodotti di origine animale e la necessità di adottare misure scientificamente fondate, coerenti con gli orientamenti della Commissione e con gli standard WOAH.
Ambito di applicazione delle misure
Le modifiche riguardano le aree specificamente elencate negli allegati del regolamento 2023/594, cioè le zone soggette a restrizioni I, II e III e le zone infette/zone con protezione e sorveglianza istituite a livello UE. Il regolamento opera dunque su base territoriale selettiva e produce effetti diretti negli Stati membri interessati, con impatto sulle movimentazioni e sulle restrizioni veterinarie applicabili nelle aree delimitate.
Riclassificazione delle zone in Polonia
La Commissione prende atto del miglioramento della situazione epidemiologica in alcune aree della Polonia, in particolare nella regione Grande Polonia. Sulla base delle informazioni e giustificazioni fornite dallo Stato membro, alcune zone già inserite come zone soggette a restrizioni III vengono declassate a zone soggette a restrizioni II, in assenza di focolai nei suini detenuti negli ultimi tre mesi, pur permanendo la presenza della malattia nei suini selvatici.
Soppressione della zona infetta in Croazia
Per la Croazia, il regolamento sopprime la zona infetta nella regione di Zara, già elencata nell’allegato II, parte A, del regolamento 2023/594. La soppressione è giustificata dall’assenza di nuovi focolai nei suini selvatici per oltre tre mesi e dall’efficacia delle misure di controllo applicate dalle autorità croate in conformità con il diritto dell’Unione.
Contenuto degli allegati sostituiti
L’allegato del regolamento sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento 2023/594 con nuove liste di aree classificate come zone soggette a restrizioni I, II e III. Le delimitazioni riguardano un numero molto elevato di territori in diversi Stati membri, con descrizioni granulari che utilizzano criteri amministrativi e geografici molto precisi, come comuni, distretti, province, sezioni catastali, assi viari, corsi d’acqua e tracciati ferroviari.
Stati membri interessati e tipologia delle classificazioni
Tra gli Stati membri interessati figurano, in particolare, Germania, Polonia, Italia, Grecia, Croazia, Svezia, Cechia, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Romania, Bulgaria e Slovacchia. Le zone sono ripartite in tre categorie di rischio, con le zone II e III normalmente associate a un livello di rischio maggiore rispetto alle zone I, e con l’allegato II che disciplina aree istituite come zone infette o zone di protezione/sorveglianza a seguito di specifici focolai.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica in modo obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione ne sottolinea l’urgenza, coerente con la necessità di un aggiornamento tempestivo delle misure di contenimento della peste suina africana.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. Ne consegue l’aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree istituite come zone infette o zone soggette a restrizioni a livello dell’Unione.
Ragioni e criteri dell’aggiornamento geografico
I considerando richiamano la natura altamente dinamica della peste suina africana e la necessità di basare la delimitazione delle zone sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate, sul rischio di ulteriore diffusione, sugli orientamenti scientifici della Commissione e degli Stati membri e sulle norme WOAH. Sono menzionate, come base del riesame, anche le misure di controllo già applicate dagli Stati membri interessati.
Riclassificazione di zone in Polonia
Per effetto del miglioramento della situazione epidemiologica, alcune zone della Polonia già classificate come zone soggette a restrizioni III nell’allegato I del regolamento 2023/594 sono ricollocate come zone soggette a restrizioni II. Il regolamento precisa che ciò riguarda aree della regione Grande Polonia, in assenza di focolai nei suini detenuti negli ultimi tre mesi, pur permanendo la malattia nei suini selvatici.
Soppressione della zona infetta in Croazia
La zona infetta istituita nella regione di Zara in Croazia, inserita nell’allegato II, parte A, del regolamento 2023/594, è soppressa perché non si sono registrati focolai di peste suina africana nei suini selvatici per oltre tre mesi. Il regolamento prende atto dell’efficacia delle misure adottate dalla Croazia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Nuove delimitazioni territoriali negli allegati
Gli allegati riportano elenchi dettagliatissimi di aree soggette a restrizioni I, II e III in numerosi Stati membri, tra cui Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Svezia, Bulgaria, Lituania, Romania e altri. Le delimitazioni sono formulate con riferimento a Länder, regioni, province, comuni, frazioni, assi stradali, linee ferroviarie, fiumi e confini amministrativi.
Entrata in vigore immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea l’urgenza sanitaria e la necessità che le modifiche producano effetti nel più breve tempo possibile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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