Cassazione Civile, Ordinanza n. 00210/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta, operata dalla cassa previdenziale privatizzata su una pensione già liquidata, di un contributo di solidarietà per il periodo successivo al 2009. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittime le trattenute e aveva condannato la cassa alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, escludendo la prescrizione per applicazione del termine decennale. In cassazione la cassa ha proposto tre motivi: con i primi due ha dedotto violazione di varie disposizioni del d.lgs. n. 509 del 1994, del regolamento interno della cassa, di leggi successive e degli artt. 3, 23 e 38 Cost., sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà in funzione dell'equilibrio di bilancio e della stabilità della gestione; con il terzo ha contestato la statuizione sulla prescrizione, sostenendo che dovesse applicarsi il termine quinquennale e non quello decennale, anche per evitare una disparità di trattamento rispetto alla disciplina INPS. Il pensionato ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito l'orientamento già consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, con atti interni o delibere, un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, poiché una simile trattenuta non incide sui criteri di calcolo del trattamento ma costituisce un prelievo patrimoniale riservato alla legge ex art. 23 Cost. Quanto alla prescrizione, ha confermato che il credito restitutorio per le somme indebitamente trattenute non rientra nella prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici o delle riliquidazioni, ma è soggetto al termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., trattandosi di credito consequenziale all'indebita trattenuta e non di mera riliquidazione pensionistica. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 509 del 1994, art. 2
Gli enti previdenziali privatizzati non possono, in base a tale assetto normativo e ai regolamenti interni, imporre trattenute su pensioni già determinate che si traducano in un prelievo patrimoniale non previsto dalla legge.
Regolamento del regime previdenziale della cassa, art. 22
Non può fondare, da solo, l'imposizione di un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già liquidati in contrasto con il principio del pro rata.
delibera del 27.6.2013
È stata ritenuta non idonea a legittimare la trattenuta sul trattamento pensionistico già determinato.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
Richiamata dalla ricorrente a sostegno della legittimità del contributo, ma non ritenuta idonea a sovvertire l'orientamento consolidato della Corte.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
Invocata dalla ricorrente, senza che ciò valga a rendere legittimo il prelievo patrimoniale su pensioni già in essere.
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
Richiamata nel contesto della disciplina del contributo di solidarietà, ma non idonea a mutare il principio applicato dalla Corte.
L. n. 201 del 2011, art. 24
Citata tra le norme invocate dalla ricorrente nel tentativo di giustificare il prelievo, senza effetto decisivo.
artt. 3, 23 e 38 Cost.
L'art. 23 Cost. è valorizzato per affermare che le prestazioni patrimoniali imposte richiedono una base legislativa; gli artt. 3 e 38 Cost. sono richiamati nel quadro delle censure, ma non mutano l'esito.
art. 2946 c.c.
Il credito per la restituzione delle somme indebitamente trattenute è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
art. 2948 c.c.
La prescrizione quinquennale dei ratei periodici non si applica al credito restitutorio derivante dall'indebita trattenuta del contributo di solidarietà.
R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129
Richiamato nel terzo motivo dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo per ricondurre la pretesa all'ambito della prescrizione quinquennale.
D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis
La disciplina quinquennale dei ratei arretrati e delle riliquidazioni non si applica al credito consequenziale all'indebita trattenuta su pensione già liquidata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Usato per rinviare ai precedenti conformi senza ripetere analiticamente le motivazioni già espresse in giurisprudenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre o mantenere, con atti regolamentari o delibere interne, un contributo di solidarietà che incida su pensioni già liquidate secondo i criteri vigenti, quando tale prelievo non sia previsto da una fonte legislativa.
- Una trattenuta qualificata come contributo di solidarietà su un trattamento pensionistico già determinato integra una prestazione patrimoniale imposta soggetta alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.
- La tutela dell'equilibrio di bilancio e della stabilità gestionale non consente, di per sé, di derogare al principio del pro rata o di legittimare prelievi patrimoniali non legislativamente previsti.
- Il credito alla restituzione di somme indebitamente trattenute su pensione non va confuso con la mera liquidazione o riliquidazione del rateo pensionistico: in tal caso si applica la prescrizione ordinaria decennale, non quella quinquennale prevista per i ratei periodici o per le riliquidazioni.
- Ai fini della prescrizione, rileva la natura del diritto azionato: se il pensionato chiede il rimborso dell'indebita trattenuta, il credito è autonomo e consequenziale rispetto al trattamento pensionistico e segue il termine ordinario ex art. 2946 c.c.
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