Sentenza n. 3848/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) della graduatoria dei candidati vincitori della “Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali” per la Regione Campania, pubblicata in data 27 novembre 2025 sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, Amministrazione trasparente, Bandi di concorso, Concorsi in svolgimento, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente a causa dell'omessa valutazione della riserva per aver svolto il Servizio Civile Nazionale; b) dell'avviso pubblicato sull'indicato sito web ufficiale della p.a. in data 27 novembre 2025, con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, per le singole Regioni; c) del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente; d) della graduatoria finale di merito degli idonei della Regione Campania nella parte in cui dovesse essere lesiva degli interessi della ricorrente; e) ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo per la Regione Campania; f) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui sia potenzialmente lesivo degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria dei vincitori e atti connessi della selezione per l'assunzione di funzionari giuridico-tributari presso l'Agenzia delle Entrate, nella parte in cui non riconoscono la riserva collegata allo svolgimento del Servizio Civile Nazionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione di funzionari giuridico-tributari nella Regione Campania, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di valutare il titolo di riserva derivante dallo svolgimento del Servizio Civile Nazionale, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017, come modificato dall'art. 4, comma 4, del d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguarda il diritto all'assunzione e il riconoscimento della riserva, non l'illegittimità della procedura concorsuale in senso proprio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11 c.p.a. La controversia riguarda infatti la pretesa lesione del diritto all'assunzione e il riconoscimento della riserva in favore di una candidata idonea, mentre non viene contestata la procedura concorsuale comparativa in sé né la formazione della graduatoria come esito della valutazione dei candidati. Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti l'assunzione, appartengono alla giurisdizione ordinaria. La giurisdizione amministrativa permane per le controversie concernenti le vere e proprie procedure concorsuali, caratterizzate dalla valutazione comparativa e dalla formazione della graduatoria dei vincitori; non si estende, invece, alle controversie successive o consequenziali fondate sulla pretesa di assunzione o sul riconoscimento di un diritto alla riserva, quando il concorso non sia contestato nella sua struttura o nel suo svolgimento. Il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario mediante translatio iudicii. Le spese sono state integralmente compensate per il carattere processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 165/2001
sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro
La norma attribuisce al giudice ordinario le controversie relative all'assunzione e alla pretesa lesione del diritto all'assunzione, salvo le controversie concernenti le vere e proprie procedure concorsuali.
art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017
È richiamato quale fondamento normativo del titolo di riserva derivante dallo svolgimento del Servizio Civile Nazionale.
art. 4, comma 4, d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025
È richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 18, comma 4, del d.lgs. 40/2017, relativo alla riserva invocata dalla ricorrente.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione; nel caso concreto il giudice indicato è quello ordinario.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Le controversie relative all'assunzione presso una pubblica amministrazione appartengono, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001, alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo che riguardino la legittimità di una vera e propria procedura concorsuale.
- La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali riguarda le controversie inerenti alla valutazione comparativa dei candidati e alla formazione della graduatoria dei vincitori; non comprende le controversie fondate sulla pretesa di assunzione o sul riconoscimento di un diritto alla riserva quando il concorso non sia contestato nella sua struttura o nel suo svolgimento.
- La controversia sul mancato riconoscimento, nella graduatoria definitiva, di un titolo di riserva spettante a un candidato idoneo attiene al diritto all'assunzione e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, anche quando il candidato impugni formalmente la graduatoria quale atto dal quale risulta negato tale diritto.
- In caso di declaratoria del difetto di giurisdizione, il giudice amministrativo deve indicare il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, consentendo la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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