Cassazione Penale, Sentenza n. 5180/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la responsabilità per il delitto di truffa e ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il fatto sub iudice e fatti già giudicati con sentenza irrevocabile. Il ricorrente censura il criterio di computo della pena: la Corte d'appello avrebbe fissato la pena base per il reato sub iudice senza tener conto delle attenuanti generiche precedentemente riconosciute nel giudicato e avrebbe dovuto ridurre, di conseguenza, anche l'aumento sanzionatorio per la continuazione rispetto alle condanne già inflitte nel procedimento separato.
La decisione
La Corte (sezione decidente) ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Ha motivato l'inammissibilità sia per profili processuali (la difesa, in sede di appello, non aveva censurato il trattamento sanzionatorio né chiesto formalmente il riconoscimento delle attenuanti generiche per il fatto sub iudice) sia sul merito, richiamando principi giurisprudenziali consolidati: nel reato continuato le attenuanti generiche devono essere esplicitamente riconosciute e valutate in rapporto al solo reato più grave per determinare la pena base; le attenuanti riferibili alle violazioni meno gravi rilevano solo ai fini della misura dell'aumento per continuazione. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tali principi e non ha ravvisato errori nel computo dell'aumento sanzionatorio.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 1, Sentenza n. 49344 del 13/11/2013 (dep. 09/12/2013) Rv. 258348 - 01
Sez. 1, Sentenza n. 49344 del 13/11/2013 (dep. 09/12/2013) Rv. 258348 - 01
Principio secondo cui, nel reato continuato, le circostanze attenuanti generiche devono essere applicate alla violazione più grave per determinare la pena base; le circostanze delle violazioni meno gravi influiscono soltanto sulla misura dell'aumento per la continuazione
Massime di principio
- Se in sede di appello non si sollevano specifiche censure sul trattamento sanzionatorio o non si chiede espressamente il riconoscimento delle attenuanti, tali doglianze possono essere dichiarate inammissibili.
- Nel caso di reato continuato, le attenuanti generiche vanno valutate e riconosciute esplicitamente solo in relazione al reato più grave per fissare la pena base; le attenuanti/aggravanti relative ai reati satellite incidono esclusivamente sulla misura dell'aumento di pena da applicare per la continuazione.
- Le attenuanti riconosciute in una sentenza irrevocabile che copre fatti separati non si estendono automaticamente ai fatti sub iudice: il giudice che riconosce la continuazione può comunque negare le attenuanti generiche per il fatto più grave, motivando la scelta.
- Nelle impugnazioni che riguardano il computo della pena è importante articolare con precisione le richieste relative a circostanze attenuanti/aggravanti e quantificare l'effetto che si ritiene debbano avere sulla pena base e sugli aumenti per continuazione.
- La motivazione del giudice deve essere esplicita con riferimento al riconoscimento o alla negazione delle attenuanti; tuttavia, ove la giurisprudenza permetta, non è necessario che il giudice renda esplicita ogni incidenza numerica sugli aumenti se la logica applicativa è chiara e non censurata dalla difesa.
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