Cassazione Penale, Sentenza n. 43383/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva inviato una missiva (1° luglio 2019) agli Ordini professionali contestando la validità di un contratto con Acale s.r.l., sostenendo che la società avesse limitato la libera scelta della ditta appaltatrice a un "gruppetto di amici" e prospettando possibili illeciti (turbativa d'asta, associazione a delinquere). Il Tribunale di Ancona, in appello, riformò parzialmente l'assoluzione di primo grado e la condannò al risarcimento del danno per diffamazione in relazione al punto 4 della lettera. La ricorrente ricorse in Cassazione contestando, tra l'altro, che il Tribunale avesse erroneamente escluso la scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p.) e non avesse adeguatamente valutato l'esimente prevista dall'art. 598 c.p. (non punibilità per offese in atti diretti all'esercizio di un'azione disciplinare o di controllo), nonché vizi motivazionali nella valutazione dell'intenzione denigratoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il quarto motivo. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui le segnalazioni funzionali all'attivazione di poteri di accertamento/disciplinari possono rientrare nella causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. (diritto di critica anche in forma putativa) quando l'autore sia fermamente e incolpevolmente convinto della veridicità dei fatti, e che espressioni aspre o iperboliche sono tollerate se proporzionate e pertinenti al tema. Applicando questi principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto che la comunicazione della De Moreau D'Andoy fosse strumentale a contrastare la pretesa di pagamento e a dedurre la nullità del contratto; pur essendo errata nella conseguenza attribuita alla clausola, non sfuggiva ai limiti della continenza e non costituiva gratuità denigratoria rispetto ad altre affermazioni per le quali la ricorrente era stata già assolta. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata in relazione alla censura di cui al punto 4, con la conseguenza che la responsabilità per diffamazione, così come affermata in appello, non è stata confermata (la Corte ha annullato la pronuncia impugnata perché il fatto non integra, nei termini valutati dal giudice di merito, la responsabilità penale contestata).
Norme richiamate
art. 51 cod. pen.
Riconosciuta come causa di giustificazione del diritto di critica quando l'accusatore sia fermamente ed incolpevolmente convinto della veridicità dei fatti; applicabile anche in forma putativa alle segnalazioni funzionali all'attivazione di poteri disciplinari
art. 598 cod. pen.
Richiamata come norma che esclude la punibilità per offese commesse nell'esercizio di un'azione disciplinare o di controllo; la Corte osserva che l'articolo va valutato congiuntamente all'art. 51 quando la comunicazione mira a sollecitare interventi ispettivi/disciplinari
art. 34, comma 4, d.l. n. 189 del 2016
Richiamato in merito alle previsioni di incompatibilità che giustificano la clausola di "compatibilità" nel contratto; la Corte interpreta la clausola come riferita all'insussistenza di cause di incompatibilità legali
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale invocata nei limiti per l'ammissione del ricorso per cassazione
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176
Richiamata in ordine alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; norma di carattere procedurale
Massime di principio
- Una segnalazione inviata ad autorità disciplinari o di controllo può non costituire diffamazione se è funzionale ad ottenere accertamenti e l'autore è sinceramente convinto della realtà dei fatti (scriminante di diritto di critica in forma putativa).
- Toni aspri, figure retoriche o coloriture iperboliche non sono necessariamente penalmente rilevanti se sono proporzionati e pertinenti rispetto all'oggetto della critica e al contesto in cui sono espressi.
- Per censurare penalmente una segnalazione è necessario dimostrare che le affermazioni siano gratuitemente denigratorie, previste per ledere l'onore e la dignità senza fondamento; mere valutazioni errate o conclusioni discutibili non bastano se la comunicazione era finalizzata a sollecitare controlli.
- L'ambiguità o complessità di una clausola contrattuale può rendere legittima la richiesta di verifica da parte di un terzo: l'assenza di una chiara normativa di riferimento può giustificare la prospettazione di nullità, purché l'espressione delle critiche rimanga entro limiti di continenza.
- La presenza di precedenti comunicazioni aggressive o di elementi probatori concreti di mala fede può alterare la valutazione della continenza e della gratuità dell'attacco; quindi chi segnala dovrebbe documentare o spiegare le ragioni della convinzione per ridurre il rischio di responsabilità.
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