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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43383/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente aveva inviato una missiva (1° luglio 2019) agli Ordini professionali contestando la validità di un contratto con Acale s.r.l., sostenendo che la società avesse limitato la libera scelta della ditta appaltatrice a un "gruppetto di amici" e prospettando possibili illeciti (turbativa d'asta, associazione a delinquere). Il Tribunale di Ancona, in appello, riformò parzialmente l'assoluzione di primo grado e la condannò al risarcimento del danno per diffamazione in relazione al punto 4 della lettera. La ricorrente ricorse in Cassazione contestando, tra l'altro, che il Tribunale avesse erroneamente escluso la scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p.) e non avesse adeguatamente valutato l'esimente prevista dall'art. 598 c.p. (non punibilità per offese in atti diretti all'esercizio di un'azione disciplinare o di controllo), nonché vizi motivazionali nella valutazione dell'intenzione denigratoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il quarto motivo. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui le segnalazioni funzionali all'attivazione di poteri di accertamento/disciplinari possono rientrare nella causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. (diritto di critica anche in forma putativa) quando l'autore sia fermamente e incolpevolmente convinto della veridicità dei fatti, e che espressioni aspre o iperboliche sono tollerate se proporzionate e pertinenti al tema. Applicando questi principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto che la comunicazione della De Moreau D'Andoy fosse strumentale a contrastare la pretesa di pagamento e a dedurre la nullità del contratto; pur essendo errata nella conseguenza attribuita alla clausola, non sfuggiva ai limiti della continenza e non costituiva gratuità denigratoria rispetto ad altre affermazioni per le quali la ricorrente era stata già assolta. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata in relazione alla censura di cui al punto 4, con la conseguenza che la responsabilità per diffamazione, così come affermata in appello, non è stata confermata (la Corte ha annullato la pronuncia impugnata perché il fatto non integra, nei termini valutati dal giudice di merito, la responsabilità penale contestata).

Norme richiamate

  • art. 51 cod. pen.

    Riconosciuta come causa di giustificazione del diritto di critica quando l'accusatore sia fermamente ed incolpevolmente convinto della veridicità dei fatti; applicabile anche in forma putativa alle segnalazioni funzionali all'attivazione di poteri disciplinari

  • art. 598 cod. pen.

    Richiamata come norma che esclude la punibilità per offese commesse nell'esercizio di un'azione disciplinare o di controllo; la Corte osserva che l'articolo va valutato congiuntamente all'art. 51 quando la comunicazione mira a sollecitare interventi ispettivi/disciplinari

  • art. 34, comma 4, d.l. n. 189 del 2016

    Richiamato in merito alle previsioni di incompatibilità che giustificano la clausola di "compatibilità" nel contratto; la Corte interpreta la clausola come riferita all'insussistenza di cause di incompatibilità legali

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata nei limiti per l'ammissione del ricorso per cassazione

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176

    Richiamata in ordine alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; norma di carattere procedurale

Massime di principio

  • Una segnalazione inviata ad autorità disciplinari o di controllo può non costituire diffamazione se è funzionale ad ottenere accertamenti e l'autore è sinceramente convinto della realtà dei fatti (scriminante di diritto di critica in forma putativa).
  • Toni aspri, figure retoriche o coloriture iperboliche non sono necessariamente penalmente rilevanti se sono proporzionati e pertinenti rispetto all'oggetto della critica e al contesto in cui sono espressi.
  • Per censurare penalmente una segnalazione è necessario dimostrare che le affermazioni siano gratuitemente denigratorie, previste per ledere l'onore e la dignità senza fondamento; mere valutazioni errate o conclusioni discutibili non bastano se la comunicazione era finalizzata a sollecitare controlli.
  • L'ambiguità o complessità di una clausola contrattuale può rendere legittima la richiesta di verifica da parte di un terzo: l'assenza di una chiara normativa di riferimento può giustificare la prospettazione di nullità, purché l'espressione delle critiche rimanga entro limiti di continenza.
  • La presenza di precedenti comunicazioni aggressive o di elementi probatori concreti di mala fede può alterare la valutazione della continenza e della gratuità dell'attacco; quindi chi segnala dovrebbe documentare o spiegare le ragioni della convinzione per ridurre il rischio di responsabilità.

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