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Ordinanza

Ordinanza n. 266/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia il 1° aprile 2023 dopo il rilascio del nulla osta per lavoro stagionale, aveva presentato la richiesta del relativo permesso il 25 luglio 2023 e aveva successivamente chiesto la conversione in permesso per lavoro subordinato l’11 giugno 2025. Ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto del 22 dicembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha esaminato la tempestività della domanda di conversione, rilevando che il permesso per lavoro stagionale aveva durata temporanea, legalmente non superiore a nove mesi, e che la richiesta era stata presentata quando il titolo era scaduto da circa due anni. Il ricorrente non ha quindi chiesto la conversione né prima della scadenza del permesso originario né entro i successivi sessanta giorni, termine ritenuto applicabile secondo la disciplina dei rinnovi.

La decisione

Il TAR ha ritenuto legittimo, allo stato degli atti, il rigetto dell’istanza di conversione. La domanda era stata presentata a distanza di quasi due anni dall’ingresso e dopo la scadenza del titolo temporaneo, oltre sia al termine entro il quale la conversione avrebbe dovuto essere richiesta prima della scadenza del permesso stagionale, sia al successivo termine di sessanta giorni applicabile per i rinnovi. Il Collegio ha escluso che un permesso espressamente temporaneo possa fondare un titolo di permanenza indeterminata in Italia fino all’accettazione di un nuovo lavoro. Ha pertanto respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, senza ravvisare ragioni per sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; la domanda è stata respinta per l’assenza dei presupposti cautelari, in ragione della ritenuta legittimità del diniego impugnato.

Massime di principio

  • La conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere richiesta anteriormente alla scadenza del titolo temporaneo, non potendo il permesso stagionale produrre effetti oltre la propria durata legale.
  • In assenza di una richiesta tempestiva di conversione prima della scadenza, trova applicazione, secondo il criterio affermato dal giudice, il termine di sessanta giorni successivi previsto per i rinnovi; decorso anche tale termine, il diniego dell’istanza di conversione è legittimo.
  • Un permesso di soggiorno espressamente temporaneo non attribuisce al titolare un diritto a permanere in Italia per un periodo indeterminato in attesa di reperire o accettare un nuovo lavoro.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimento

Testo integrale

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