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Ordinanza

Ordinanza n. 14663/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’annullamento previa sospensiva del provvedimento di diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia in New Delhi, provvedimento d-OMISSIS-, in data 19.3.2026.

Giustizia amministrativa202607315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora deciso definitivamente il ricorso né la domanda cautelare. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti la possibile inammissibilità del ricorso per mancanza di una procura alle liti idonea a essere fatta valere in Italia, assegnando 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito di memorie limitate a tale questione. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 3 novembre 2026.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato. Il TAR ha rilevato d’ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, relativa all’idoneità della procura alle liti rilasciata all’estero. Secondo l’indirizzo richiamato, la procura estera deve essere sottoscritta dal ricorrente e autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; non è sufficiente l’autenticazione effettuata dal difensore italiano, neppure mediante collegamento video a distanza. Inoltre, la procura deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille. Il giudice ha rilevato che la procura depositata non possiede i requisiti formali indicati e ha richiamato il principio secondo cui l’art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo; pertanto, il giudizio instaurato da un legale privo di jus postulandi conferito nelle forme di legge è inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuali memorie, esclusivamente su tale profilo

    Impone il previo contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio che possono condurre alla definizione del giudizio; il TAR lo ha applicato sottoponendo alle parti la possibile inammissibilità del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    la previsione di cui all’art. 182, secondo comma, del codice di procedura civile non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo

    Secondo il principio richiamato dall’Adunanza Plenaria, la disciplina civilistica della regolarizzazione della procura non è automaticamente applicabile al processo amministrativo.

  • art. 33 d.P.R. n. 445/2000

    (a) della legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero

    È richiamato quale base della necessità di legalizzazione della procura estera, salvo il ricorso all’apostille nei casi previsti.

  • art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 71/2011

    (a) della legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero

    È richiamato insieme all’art. 33 d.P.R. n. 445/2000 per la legalizzazione della procura rilasciata all’estero.

  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

    in alternativa, nel caso di Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 ... della c.d. apostille

    Per le procure provenienti da Stati aderenti, l’apostille costituisce alternativa alla legalizzazione consolare.

  • legge n. 1253/1966

    ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 1253/1966

    Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell’Aja richiamata per l’apostille.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura alle liti rilasciata all’estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, poiché il relativo potere non si estende oltre il territorio nazionale e non è ampliabile mediante collegamenti video a distanza.
  • Perché una procura alle liti formata all’estero possa essere fatta valere in Italia, essa deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se il documento proviene da uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
  • Secondo il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria, l’art. 182, comma 2, c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo; il ricorso introdotto da un difensore privo di jus postulandi conferito nelle forme di legge è pertanto inammissibile.
  • Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio una possibile inammissibilità derivante dall’inidoneità della procura alle liti, deve sollecitare il contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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