Sentenza n. 765/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 4000/2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 27 novembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente la Carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 4000/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 29 novembre 2023. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a mettere a disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per € 500,00 per ciascun anno, complessivamente € 2.500,00. Nonostante la definitività del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, e che era stata notificata in copia conforme all'Amministrazione. Alla data del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza della prova dell'integrale esecuzione, il ricorso per ottemperanza è stato accolto e il Ministero è stato condannato a erogare entro 60 giorni dalla notifica della sentenza € 500,00 per ciascuno dei cinque anni scolastici indicati nel titolo, per complessivi € 2.500,00. È stato nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e tenuto a provvedere entro i successivi 120 giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la richiesta di penalità di mora, poiché, in relazione all'esiguità del debito, sarebbe risultata eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del valore nominale di euro 500 annui
La disposizione costituisce il fondamento della pretesa sostanziale relativa all'attribuzione della Carta docente.
art. 324 c.p.c.
Il TAR ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale del lavoro mediante attestazione della cancelleria.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'amministrazione deve essere rispettato prima di procedere all'esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza munita dell'attestazione di conformità.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, in concreto, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua rispetto all'entità del debito.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione in copia conforme e, per le obbligazioni pecuniarie a carico della pubblica amministrazione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge prima dell'esecuzione giudiziale.
- In assenza della prova dell'integrale esecuzione del titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano funzionalmente connesse alla gestione della spesa pubblica; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente, non è dovuto uno specifico compenso.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: può essere esclusa quando, avuto riguardo all'entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
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