Sentenza n. 4232/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alle istanze presentate dalla ricorrente, per il rilascio del visto per motivi di studio, avente ad oggetto la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza volta alla fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio, chiedendo in particolare la fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto. Dopo la presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano integralmente soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata adottata con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta dell'appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l'amministrazione si era adoperata per provvedere in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire alla ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione contro il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'attivazione del procedimento relativo al visto di ingresso per motivi di studio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a., la fissazione dell'appuntamento necessario per formalizzare la domanda di visto e la conseguente attivazione del procedimento soddisfano la pretesa processuale diretta contro l'inerzia, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l'amministrazione adempie alla richiesta nel corso del giudizio sul silenzio, la regolazione delle spese può tener conto sia della durata dell'inerzia precedente al ricorso sia del comportamento collaborativo dell'amministrazione successivo alla sua proposizione; in tale situazione le spese possono essere compensate, ferma la restituzione del contributo unificato alla parte ricorrente.
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