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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23432/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti del socio unico di una società a responsabilità limitata, dopo che da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza relativo alla società era emerso un maggior reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2013. L'ufficio aveva imputato al socio i maggiori redditi di partecipazione. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma la CTR aveva respinto l'appello, ritenendo sufficiente la motivazione per relationem dell'avviso e non necessaria l'allegazione del PVC, e confermando anche la condanna alle spese. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'avviso fosse privo di motivazione e che non potesse essere ritenuta sufficiente la mera menzione del PVC non allegato; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 91 c.p.c., contestando la liquidazione delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate, che si era difesa tramite propri funzionari.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo in contrasto con l'orientamento consolidato secondo cui, nell'accertamento del maggior reddito di una s.r.l. a ristretta base partecipativa e nel conseguente accertamento verso i soci, la motivazione dell'atto notificato al socio può essere soddisfatta anche mediante rinvio per relationem all'accertamento societario e al PVC, senza necessità di specifica allegazione, perché il socio può accedere alla documentazione sociale. Ha inoltre richiamato il principio per cui l'attribuzione al socio del maggior utile extracontabile è legittima senza particolare motivazione, salva la prova contraria del socio circa la mancata distribuzione degli utili. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contrastante con il consolidato principio secondo cui, nel processo tributario, alla parte pubblica vittoriosa spetta la liquidazione delle spese anche se assistita da propri funzionari, con applicazione dei parametri forensi ridotti del 20%. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    La Corte esclude che, nel caso di accertamento conseguenziale al socio, sia necessaria l'allegazione del PVC se l'atto richiama per relationem l'accertamento presupposto e la documentazione è conoscibile dal socio tramite accesso agli atti sociali.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    La motivazione dell'avviso di accertamento può essere soddisfatta anche per relationem all'atto presupposto notificato alla società.

  • art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando le censure si pongono in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.

  • art. 2476 c.c.

    È richiamato per affermare che il socio può consultare la documentazione sociale e quindi prendere visione dell'accertamento presupposto e dei relativi documenti giustificativi.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente può essere condannata alle spese anche quando la controparte pubblica sia difesa in giudizio da propri funzionari.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    Conferma il diritto dell'ente pubblico vittorioso alla rifusione dei costi sostenuti per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti o funzionari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Negli accertamenti tributari nei confronti del socio di una società a ristretta base partecipativa, la motivazione dell'avviso può essere legittimamente resa per relationem al presupposto accertamento societario, senza necessità di autonoma e integrale riproduzione dei documenti richiamati, se questi sono conoscibili dal socio.
  • La mancata allegazione del processo verbale di constatazione non determina di per sé invalidità dell'atto impositivo quando il verbale sia stato notificato alla società e il socio abbia la possibilità di accedere alla documentazione sociale.
  • L'imputazione al socio del maggior utile extracontabile accertato in capo alla società è legittima anche in assenza di un espresso supporto normativo analogo a quello previsto per le società di persone; il socio può superare la presunzione dimostrando che gli utili non sono stati effettivamente distribuiti.
  • Nel processo tributario, la parte pubblica vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese anche se si è difesa tramite propri funzionari o dipendenti, dovendosi applicare i parametri forensi con la prevista riduzione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c. quando ripropone censure incompatibili con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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