Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18658/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fruci era stato imputato di partecipazione ad associazione a delinquere (capo A) e di altri reati (capi B e C). Ha impugnato la sentenza di secondo grado deducendo, in particolare, violazione dell'art. 157 c.p. (prescrizione) e sostenendo che la contestazione riguardava la mera partecipazione (la fattispecie 'base' dell'art. 416 c.p.), non il ruolo di promotore/organizzatore, per cui il reato doveva considerarsi prescritto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che l'imputazione era generica rispetto al ruolo dell'imputato e che la Corte di appello aveva motivato in modo apodittico attribuendo a tutti i componenti il ruolo di organizzatori/promotori senza elementi a sostegno. Poiché il fatto è stato contestato fino a settembre 2011 e il termine di prescrizione (sette anni e sei mesi) era maturato prima della pronuncia della sentenza di appello (16 dicembre 2020), la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della prescrizione: il pubblico ministero aveva chiesto l'annullamento perché il reato contestato al capo A era prescritto; la Corte ha accertato che, dati i termini del giudizio e la data ultima del fatto (settembre 2011), il termine prescrizionale si era estinto prima della sentenza di appello.

  • art. 416 cod. pen.

    Distinzione tra la fattispecie base ('associarsi' di tre o più persone) e le ipotesi aggravate (promotore, organizzatore, capo). La Corte sottolinea che, in assenza di specifica contestazione del comma o di elementi che individuino un ruolo apicale, non si può presumere che l'imputato sia promotore/organizzatore; l'imputazione generica va interpretata come rimessa alla fattispecie base, con conseguenze sulla prescrizione.

Massime di principio

  • Se l'imputazione per associazione a delinquere è formulata in modo generico senza indicare il comma di art. 416 o il ruolo svolto, non è corretto attribuire automaticamente il ruolo di promotore/organizzatore: la qualificazione aggravata richiede specifiche emergenze probatorie e motivazione.
  • La prescrizione va valutata rispetto alla tipologia giuridica effettivamente contestata: se risulta contestata soltanto la mera partecipazione (fattispecie base), il termine prescrizionale più breve può essere determinante per l'estinzione del reato.
  • La corte d'appello deve motivare con elementi precisi quando intende ritenere che tutti o alcuni membri avessero ruolo apicale; affermazioni generiche sulla 'ripartizione dei ruoli' o sulla 'complementarietà' non sostituiscono una motivazione puntuale.
  • In caso di domanda per cassazione fondata sulla prescrizione, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio quando appura che il diritto è definitivamente estinto per decorrenza dei termini.
  • Per difendersi in situazioni analoghe conviene verificare se l'atto di imputazione specifica il comma di art. 416 c.p. o elementi qualificanti; in loro assenza è possibile proporre ricorso fondato sulla genericità dell'imputazione e sulla relativa prescrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.