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Sentenza

Sentenza del 30/05/2016 n. 3386 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Accertamento - Controllo automatizzato - Liquidazione di imposta - Comunicazione - Omissione - Cartella di pagamento - Illegittimità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato e liquidazione dell'IRPEF, deducendo l'omessa comunicazione preventiva dell'esito del controllo e la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'adozione dell'atto lesivo.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, in assenza di una specifica previsione normativa, non esiste un obbligo generalizzato dell'Amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale prima di adottare un provvedimento lesivo. Per i tributi non armonizzati, come l'IRPEF, tale obbligo sussiste soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge. Di conseguenza, l'omessa comunicazione preventiva non determina, di per sé, l'illegittimità della cartella di pagamento.

Norme richiamate

  • Principio del contraddittorio endoprocedimentale nei tributi non armonizzati

    In tema di tributi non armonizzati l'obbligo dell'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali tale obbligo risulti specificamente sancito.

    Non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio prima dell'adozione di ogni atto impositivo o della cartella derivante da controllo automatizzato. La sua omissione comporta l'invalidità dell'atto solo quando una specifica disposizione di legge impone la preventiva interlocuzione con il contribuente.

  • IRPEF quale tributo non armonizzato

    Per l'IRPEF non opera, in via generale, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale fondato direttamente su principi generali; occorre verificare se la singola procedura preveda espressamente una comunicazione o un confronto preventivo.

  • Cassazione, sentenza n. 24823/2015

    La pronuncia è richiamata come conforme al principio secondo cui, per i tributi non armonizzati, il contraddittorio preventivo è obbligatorio soltanto nei casi specificamente stabiliti dalla legge.

Massime di principio

  • L'assenza di una comunicazione preventiva o di un contraddittorio non rende automaticamente illegittimo un atto tributario: occorre individuare una norma specifica che imponga tale adempimento.
  • Per i tributi non armonizzati, tra cui l'IRPEF, non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale applicabile a ogni controllo o accertamento.
  • In caso di controllo automatizzato e successiva cartella, la difesa deve verificare soprattutto il rispetto degli adempimenti espressamente previsti per quella procedura, oltre alla correttezza dei dati e dei calcoli.
  • L'omissione di una comunicazione prevista dalla legge può incidere sulla validità o sulla procedibilità dell'atto; l'omissione di un confronto non previsto normativamente, invece, non è sufficiente da sola a invalidarlo.

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