Cassazione Penale, Sentenza n. 48862/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per carenza di motivazione in ordine alla confisca dei telefoni cellulari e della somma di euro 3.300 (depositata su libretto postale), contestando l'assenza di prova del nesso di pertinenzialità/strumentalità tra quei beni e il reato di detenzione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e parzialmente fondato. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la confisca dei soli telefoni cellulari, ritenendo mancante la motivazione che dimostrasse il nesso strumentale tra telefoni e reato. Ha invece mantenuto la confisca del denaro (euro 3.300), perché il provvedimento impugnato conteneva un riferimento argomentativo – se pur succinto – sulla mancanza di giustificazioni valide circa la disponibilità della somma, collocando l'ablazione nell'ambito dell'art. 240 bis c.p. e dell'art. 85 bis d.P.R. 309/1990.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Richiama la procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento) utilizzata nel procedimento di merito
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione anche quando la censura riguarda la legalità della pena estesa alle misure di sicurezza e patrimoniali applicate officiosamente e non comprese nell'accordo
Sezioni Unite, n. 21368 del 26/09/2019 (richiamata)
Conferma che le misure non comprese nell'accordo delle parti ma applicate d'ufficio sono sindacabili in Cassazione
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma penale sostanziale contestata (detenzione di stupefacenti); contesto fattuale che giustifica le misure patrimoniali contestate
art. 240 cod. pen.
Principio generale sulla confisca: per la confisca facoltativa occorre dimostrare che la conservazione del bene favorisca la reiterazione del reato; la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato tale requisito per i telefoni
art. 240-bis cod. pen. e art. 85-bis d.P.R. 309/1990
Norme che consentono l'ablazione di somme collegate a reati di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che, quanto al denaro sequestrato, il provvedimento conteneva argomentazioni sufficienti a collocare la confisca nell'ambito di queste disposizioni
Massime di principio
- La confisca facoltativa richiede motivazione specifica che dimostri il nesso di asservimento/strumentalità tra il bene e il reato; la mera occasionalità non basta.
- Anche nelle sentenze pronunciate su richiesta delle parti (patteggiamento), le misure patrimoniali applicate d'ufficio sono sindacabili in Cassazione ai sensi dell'art. 448 c.p.p. e della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- Per il denaro sequestrato occorre valutare se esistono giustificazioni probatorie sulla legittima provenienza; in loro assenza la confisca può essere legittima ai sensi dell'art. 240-bis c.p. e art. 85-bis d.P.R. 309/1990.
- Il giudice deve indicare perché la restituzione del bene renderebbe più probabile la reiterazione del reato; in mancanza la confisca può essere annullata anche parzialmente senza rinvio.
- In ricorsi per cassazione contro misure patrimoniali, è efficace formulare censure sulla carenza motivazionale e sull'assenza di prova del nesso di pertinenzialità/strumentalità.
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