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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24728/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Unicredit ha impugnato il decreto del Tribunale che aveva rigettato la sua opposizione all'esclusione dai rimborsi (ammissione al passivo) di due crediti derivanti da un conto corrente (saldo di euro 5.353,01) e da un prestito (residuo euro 16.160,89) nei confronti di Marchese Rosario, soggetto sottoposto a procedimento di prevenzione per traffico di stupefacenti. La banca ha articolato tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla "strumentalità" dei crediti, sostenendo l'assenza di collegamento temporale e l'esiguità degli importi; (2) errore nella valutazione della buona fede della banca, poiché i fatti penali richiamati dal Tribunale sarebbero emersi solo successivamente e non potevano essere noti al momento dell'erogazione; (3) errata valutazione del merito creditizio, dato che le operazioni erano ordinarie, gli importi esigui e non esistevano segnalazioni pregiudizievoli sul cliente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i principi secondo cui: a) l'accertamento della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita è un requisito oggettivo pregiudiziale che il Tribunale deve motivare con rigorosa ricostruzione dei fatti; b) solo dopo avere accertato la strumentalità incombe al creditore l'onere di dimostrare la propria buona fede secondo i criteri dell'art. 52 d.lgs. n. 159/2011; c) per le banche la buona fede si valuta anche alla luce delle prassi bancarie e degli obblighi antiriciclaggio, con un livello di diligenza elevato. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale come meramente assertiva e carente: non erano spiegati gli elementi concreti che rendessero "strumentali" le somme, né perché fatti pregresse misure di prevenzione dovessero far ritenere la perdurante pericolosità di Marchese; mancava altresì indicazione di quali controlli la banca avrebbe omesso. Per questi motivi la Corte ha annullato il decreto e rinviato al Tribunale per un nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia) - art. 52, comma 1, lettera b)

    "la confisca non pregiudica la garanzia patrimoniale assicurata, ex art. 2740 cod. civ. dai beni ablatí avuto riguardo ai crediti dei terzi che non siano risultati 'strumentali all'attività illecita svolta dal proposto' ..."

    La Corte interpreta la norma nel senso che i crediti di terzi sono tutelati salvo che risultino strumentali all'attività illecita o al reimpiego dei proventi; in quest'ultimo caso il creditore può comunque difendersi dimostrando la propria buona fede e l'inconsapevole affidamento.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia) - art. 52, comma 3

    "il giudice deve tenere conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale..."

    La disposizione fornisce i criteri per valutare la buona fede del creditore: il giudice deve valutare caso per caso la ragionevolezza dell'affidamento e il livello di diligenza richiesto, proporzionato alle caratteristiche del creditore.

  • codice civile - art. 2740

    Richiamato come principio generale secondo cui la responsabilità patrimoniale risponde dei debiti; la norma serve a evidenziare la tutela della garanzia patrimoniale dei creditori di terzi salvo lesione per strumentalità.

  • codice civile - artt. 1175, 1176, 1189, 1337, 1341, 1366, 1375, 1393, 1396, 1429

    Questi articoli sono richiamati per individuare i parametri di diligenza e obblighi contrattuali/precontrattuali; la Corte sottolinea che l'inosservanza degli obblighi di diligenza può escludere la buona fede se esiste un nesso fra tale inosservanza e la mancata conoscenza della strumentalità.

Massime di principio

  • Il giudice deve effettuare prima un accertamento oggettivo e motivato sulla "strumentalità" del credito rispetto all'attività illecita: serve una ricostruzione fattuale dettagliata che indichi gli elementi concreti che collegano il credito all'attività criminale.
  • Solo dopo l'accertamento della strumentalità incombe sul creditore l'onere di dimostrare l'ignoranza in buona fede di tale nesso; la buona fede si valuta con riferimento ai criteri dell'art. 52 d.lgs. n. 159/2011.
  • Per le banche il livello di diligenza richiesto è elevato: la buona fede si fonda sulla regolarità dell'istruttoria, sulle prassi bancarie e sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio; l'ignoranza colposa esclude la protezione.
  • L'esiguità degli importi o l'assenza di segnalazioni negative non sono di per sé determinanti: bisogna valutare il contesto, la temporalità degli eventi e gli elementi che avrebbero dovuto mettere in allarme un operatore diligente.
  • La mera affermazione di pericolosità o la richiamo a precedenti non motivati non è sufficiente: il giudice deve indicare perché fatti passati renderebbero plausibile la continuità di comportamento criminoso al momento della concessione del credito.
  • Nei casi analoghi, chi propone l'ammissione al passivo (creditore) dovrebbe conservare e produrre documentazione istruttoria, valutazioni interne, verifiche antiriciclaggio e ogni elemento che dimostri l'assenza di indizi oggettivi di strumentalità al momento dell'operazione.

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