Sentenza n. 1556/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di nulla osta per la conversione del permesso di soggiorno per ricerca lavoro in permesso per lavoro subordinato, preceduto da preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, cittadina del Camerun residente in Italia dal 2017 e titolare di un permesso di soggiorno per ricerca lavoro, dopo essere stata assunta a tempo indeterminato come insegnante di lingue, ha presentato istanza di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 39-bis.1 del d.lgs. n. 286/1998. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione le ha notificato un preavviso di rigetto contestando il mancato possesso di un permesso per studio, la scadenza del contratto di locazione, l’assenza dell’attestato di idoneità alloggiativa, la mancata produzione di una dettagliata proposta di lavoro e la mancata allegazione di un passaporto valido. La ricorrente ha presentato osservazioni e documentazione integrativa, ma l’amministrazione ha comunque respinto l’istanza, affermando che non erano stati prodotti ulteriori chiarimenti o elementi utili a un eventuale riesame. Con il ricorso sono stati dedotti la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione degli artt. 5, 22 e 39-bis.1 del d.lgs. n. 286/1998, la violazione dei termini procedimentali e del principio di buon andamento, nonché l’eccesso di potere per lesione dei principi di proporzionalità e di favor per l’integrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata, ritenendo assorbente la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 per difetto di istruttoria e motivazione. La ricorrente aveva presentato osservazioni e documenti integrativi in risposta al preavviso di rigetto; tuttavia, il provvedimento finale si era limitato ad affermare che non erano stati prodotti ulteriori elementi utili, senza esaminare l’apporto partecipativo né esplicitare le ragioni per cui esso fosse stato disatteso. Il giudice ha precisato che non era necessaria una confutazione analitica di ogni osservazione, ma la motivazione doveva comunque dimostrare che le osservazioni erano state effettivamente considerate e consentire di ricostruire le ragioni del loro mancato accoglimento. Il provvedimento è stato quindi annullato, con salvezza del riesame da parte dell’amministrazione. Ai fini della riedizione del potere, il TAR ha inoltre rilevato che l’art. 22, comma 11-bis, del d.lgs. n. 286/1998, richiamato dall’amministrazione, è stato abrogato dall’art. 1 del d.lgs. n. 71/2018 e sostituito dall’art. 39-bis.1 del medesimo decreto legislativo; la nuova valutazione dovrà pertanto essere effettuata sulla base della disciplina vigente. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 10-bis l. 241/1990
il richiedente non ha prodotto ulteriori chiarimenti/elementi di valutazione utili ai fini di un eventuale riesame della pratica
Dopo il preavviso di rigetto, l’amministrazione deve esaminare l’apporto partecipativo dell’interessato e motivare, anche senza una confutazione analitica, le ragioni per cui le osservazioni e i documenti prodotti non superano i motivi ostativi.
art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale base normativa dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno.
art. 5 d.lgs. 286/1998
È stato indicato tra i parametri normativi invocati dalla ricorrente.
art. 22 d.lgs. 286/1998
È stato indicato tra i parametri normativi invocati dalla ricorrente.
art. 39-bis.1 d.lgs. 286/1998
Costituisce la disciplina vigente sulla quale devono essere valutati i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per ricerca lavoro in permesso per lavoro subordinato.
art. 22, comma 11-bis, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata abrogata dall’art. 1 del d.lgs. n. 71/2018 e non può costituire il parametro normativo per il riesame dell’istanza.
art. 1 d.lgs. 16 luglio 2018, n. 71
Ha abrogato l’art. 22, comma 11-bis, del d.lgs. n. 286/1998 e introdotto la disciplina sostitutiva dell’art. 39-bis.1.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Quando il destinatario di un preavviso di rigetto presenta osservazioni e documenti integrativi, l’amministrazione deve prenderli effettivamente in esame prima di adottare il provvedimento finale e deve dare conto, nella motivazione, delle ragioni per cui essi non superano i motivi ostativi.
- La motivazione del provvedimento conclusivo non deve necessariamente confutare analiticamente ogni singola osservazione presentata in replica al preavviso di rigetto, ma deve rendere percepibile che l’apporto partecipativo è stato considerato e consentire di ricostruire le ragioni del suo mancato accoglimento.
- Il mancato esame delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 integra violazione delle garanzie partecipative e determina illegittimità del provvedimento finale per difetto di istruttoria e motivazione.
- Nel riesercizio del potere amministrativo, l’amministrazione deve applicare la disciplina vigente e non può fondare la decisione su una disposizione abrogata, quando questa sia stata sostituita da una specifica disciplina normativa.
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