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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07493/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione, da parte dell'amministrazione scolastica, di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con una docente per più anni scolastici. La Corte d'appello aveva ritenuto abusiva tale reiterazione, pur escludendo la conversione del rapporto, e aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno ex art. 32 L. n. 183/2010, oltre al pagamento di differenze retributive per il mancato riconoscimento dell'anzianità, nei limiti della prescrizione quinquennale. Il Ministero ricorre per cassazione con tre motivi: (1) sostiene che, per il personale docente interessato dal piano straordinario di stabilizzazione, non sia configurabile alcun diritto al risarcimento del danno; (2) censura il riconoscimento del risarcimento, deducendo difetto di prova del danno e valorizzando la specificità del sistema di reclutamento scolastico; (3) denuncia la violazione della disciplina nazionale ed eurounitaria sul lavoro a termine, sostenendo che le supplenze sino al termine delle attività didattiche su organico di fatto rispondano a ragioni obiettive e non possano essere considerate abusivamente reiterate per il solo fatto della loro successione nel tempo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo del Ministero secondo cui, nel settore scolastico, per le supplenze su organico di fatto sino al 30 giugno non basta la sola reiterazione dei contratti, anche se pluriennale, per affermare l'abusività del ricorso al tempo determinato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze per un nuovo esame conforme ai principi richiamati, con regolamento delle spese rimesso al giudice di rinvio. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre la violazione di legge.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal Ministero per contestare la configurabilità del diritto al risarcimento del danno.

  • clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Invocata per sostenere che la reiterazione dei contratti a termine fosse abusiva; la Corte ne ha letto l'applicazione alla luce della giurisprudenza UE, ma ha escluso che la sola reiterazione basti per le supplenze su organico di fatto.

  • art. 4 L. n. 124/1999

    La Corte richiama la dichiarazione di incostituzionalità limitata alle supplenze annuali e non estesa alle supplenze sino al termine delle attività didattiche.

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    Richiamato nel primo motivo per sostenere i limiti alla reiterazione dei contratti a termine.

  • art. 10, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    Richiamato nel primo motivo quale norma rilevante per il settore scolastico.

  • art. 1 L. n. 107/2015

    Richiamato dal Ministero in relazione al piano straordinario di stabilizzazione e agli effetti sulla pretesa risarcitoria.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Richiamato per la liquidazione del danno; la Corte d'appello lo aveva applicato, ma il relativo capo è stato travolto dall'accoglimento del terzo motivo.

  • Corte cost. n. 187/2016

    Richiamata dal Ministero a sostegno dell'assenza di diritto al risarcimento nel contesto del piano straordinario di stabilizzazione.

  • artt. 1223, 1226, 2056, 2697 c.c.

    Richiamati nel secondo motivo per contestare la prova e la liquidazione del danno.

  • artt. 485, 489 e 526 d.lgs. n. 297/1994

    Richiamati nel terzo motivo nell'ambito della disciplina del reclutamento scolastico e del computo del servizio.

  • artt. 6 e 10 d.lgs. n. 368/2001

    Richiamati nel terzo motivo a sostegno della disciplina speciale dei contratti a termine nel pubblico impiego scolastico.

  • art. 9, comma 18, d.l. n. 70/2011

    Richiamato nel terzo motivo nella ricostruzione della normativa speciale di settore.

  • artt. 36 e 45 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamati nel terzo motivo in tema di lavoro flessibile alle dipendenze della pubblica amministrazione.

  • artt. 77, 79 e 106 C.C.N.L. 29/11/2007

    Richiamati nel terzo motivo quale disciplina collettiva del personale scolastico.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per escludere l'inammissibilità del ricorso, poiché le censure erano di diritto e non fondate sulla necessaria trascrizione di documenti.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'eccezione di inammissibilità, respinta perché non pertinente alla struttura dei motivi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la memoria della controricorrente nel procedimento camerale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio ai precedenti conformi senza riprodurre integralmente l'argomentazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per escludere le condizioni per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la sola reiterazione di contratti a tempo determinato per supplenze su organico di fatto fino al termine delle attività didattiche non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l'abuso del ricorso al lavoro a termine: occorre allegare e verificare circostanze ulteriori da cui desumere un uso distorto della tipologia contrattuale.
  • Le supplenze sino al 30 giugno non possono essere automaticamente equiparate alle supplenze annuali ai fini del superamento del limite di durata, salvo che ricorrano specifiche condizioni fattuali idonee a far emergere l'abusività del ricorso al termine.
  • Nel giudizio di legittimità, le censure che investono l'interpretazione giuridica della sentenza impugnata non sono inammissibili per difetto di autosufficienza quando non dipendono dalla trascrizione o produzione di documenti, ma dalla corretta lettura delle norme applicabili e degli accertamenti di merito non contestati.
  • Quando il motivo di ricorso fondato sulla disciplina speciale del settore è risolutivo, gli ulteriori motivi diretti contro la statuizione sul danno restano assorbiti.
  • La valutazione della legittimità dei contratti a termine nel pubblico impiego scolastico richiede di considerare la specificità organizzativa del servizio, la formazione delle classi e delle cattedre e la variabilità dei fattori che incidono sul fabbisogno di personale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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