Sentenza del 30/09/2016 n. 1043 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
PROCESSOTRIBUTARIO - SPESE DI GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE SECONDO EQUITA' - SUSSISTE. In tema di liquidazione delle spese di giudizio viene ritenuto applicabile,in ragione del modesto valore della controversia, il principio di equitàricavabile dal 4° comma dell'art. 91 c.p.c. non eccedendo - in sede diriconoscimento di spese,competenze ed onorari, per ciascuno dei gradi di giudizio - il valore delladomanda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa liquidazione delle spese è stata ritenuta legittima secondo un criterio di equità, tenuto conto del modesto valore della controversia. Per ciascun grado di giudizio, l'importo riconoscibile a titolo di spese, competenze e onorari deve rimanere entro il limite del valore della domanda.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione delle spese di giudizio in una causa tributaria di modesto valore. È stato ritenuto applicabile, in via equitativa, il principio desumibile dall'art. 91, quarto comma, c.p.c., secondo cui le spese, competenze e gli onorari riconosciuti per ciascun grado di giudizio non devono eccedere il valore della domanda.
Norme richiamate
Art. 91, quarto comma, codice di procedura civile
La norma è richiamata quale fondamento del principio di equità nella liquidazione delle spese: nelle controversie di modesto valore, le spese processuali liquidate per ciascun grado non devono eccedere il valore della domanda.
Massime di principio
- Nelle controversie di modesto valore, la liquidazione delle spese di giudizio deve essere proporzionata al valore economico della domanda.
- Per ciascun grado di giudizio, il totale di spese, competenze e onorari non dovrebbe superare il valore della controversia, in applicazione di un criterio di equità.
- Il principio mira a evitare che le spese processuali risultino sproporzionate rispetto all'importo effettivamente controverso.
- La regola riguarda la liquidazione delle spese e non implica necessariamente l'esclusione della condanna alle spese della parte soccombente.
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