Sentenza n. 3511/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato derivante dalla sentenza n. 6405/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, sez. V, pubblicata in data 26.9.2025, emessa a definizione del procedimento rubricato al numero di R.G. 1774/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 6405/2025, limitatamente al pagamento delle spese processuali liquidate in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza n. 6405/2025, divenuta definitiva e notificata alla Regione Campania. La sentenza ottemperanda aveva dichiarato cessata la materia del contendere nel precedente giudizio, dando atto dell’avvenuto pagamento dell’obbligazione principale, ma aveva condannato l’amministrazione al pagamento di ulteriori spese processuali, liquidate in euro 500,00 oltre accessori. Dedotta l’inerzia dell’amministrazione nel pagamento di tale importo, il ricorrente ha chiesto la condanna della Regione all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La Regione, ritualmente evocata, non si è costituita. Il ricorrente ha inoltre evidenziato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, essendo il titolo giudiziale passato in giudicato, notificato all’amministrazione e non adempiuto; ha inoltre ritenuto rispettati i termini processuali e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. È stato dichiarato l’obbligo della Regione Campania di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, mediante il pagamento delle somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. È stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di persistente inerzia. Il commissario dovrà, se necessario, stanziare in bilancio le somme ed espletare le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’insufficienza dei fondi o della cassa non costituisce causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penalità di mora è stata fissata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all’adempimento spontaneo, anche se intervenuto dopo l’insediamento del commissario, e con limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto. Le spese del giudizio sono state poste a carico della Regione e liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’attuazione di una sentenza amministrativa passata in giudicato e non eseguita dall’amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), consente la fissazione di una penalità di mora, secondo criteri di non manifesta iniquità.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per assicurare l’effettività dell’esecuzione del giudicato.
art. 115, comma 2, c.p.a.
Il provvedimento giurisdizionale costituisce titolo per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
artt. 479 c.p.c. e 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 149/2022
Le copie attestabili conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica l’utilizzo dell’astreinte quale strumento compulsivo e di garanzia dell’attuazione del giudicato.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione di una sentenza amministrativa passata in giudicato quando l’amministrazione non abbia adempiuto all’obbligo puntuale derivante dal titolo, anche se il giudizio originario si è concluso con la cessazione della materia del contendere in relazione all’obbligazione principale e residui una statuizione sulle spese di lite.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve dare esatta e integrale esecuzione al titolo giudiziale, pagando le somme dovute al netto di quanto eventualmente già corrisposto; l’assenza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce, di per sé, un legittimo impedimento all’adempimento del giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere e attribuendogli i poteri necessari, inclusi lo stanziamento, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento della spesa.
- L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, purché sia stabilito un limite massimo idoneo a evitare che la penalità perda la funzione compulsoria e si trasformi in una sproporzionata locupletazione del creditore.
- In presenza di nomina del commissario ad acta, l’amministrazione conserva il potere di adempiere spontaneamente fino all’effettivo pagamento; pertanto, la penalità di mora può decorrere fino all’adempimento spontaneo anche se il commissario si è già insediato.
- La fissazione dell’astreinte deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e indicare con chiarezza il termine iniziale, il momento finale e il tetto massimo della penalità, così da rendere la misura prevedibile e proporzionata.
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