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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35266/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma in appello della condanna per furto aggravato di 455 litri di mosto (art.110, 624, 625 n.5 c.p.; circ. aggrav. e attenuanti), deducendo: 1) violazione di norme processuali relativa al mancato rispetto del termine di 20 giorni per la notifica del decreto di citazione per l'udienza d'appello (eccepita come nullità generale non trattata dalla Corte territoriale); 2) vizio di motivazione sulla dinamica dei fatti e sulla qualificazione giuridica (difesa aveva prospettato travaso momentaneo per evitare la perdita del carico e remissione di querela, e alternativa di tentata appropriazione indebita); 3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio (omessa valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche e mancata applicazione del minimo edittale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati per il primo motivo: il decreto di citazione per l'udienza d'appello è stato notificato il 16/01/2021 per udienza del 03/02/2021, quindi senza rispettare il termine dilatorio di 20 giorni previsto dall'art.601 comma 3 c.p.p. Tale violazione integra una nullità di ordine generale, tempestivamente eccepita dai ricorrenti con le conclusioni scritte; il vizio non è escluso dalle disposizioni emergenziali richiamate e il termine tutela il diritto di difesa in generale. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce (sezione promiscua). L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 601 comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine dilatorio di 20 giorni per la citazione all'udienza d'appello; la sua violazione integra una nullità di ordine generale che incide sul diritto di difesa e può comportare l'annullamento dell'impugnata sentenza.

  • art. 603 comma 3 cod. proc. pen.

    Riferimento posto dai ricorrenti nella censura iniziale (e richiamato nella motivazione difensiva), ma la Corte ha valutato la violazione in relazione all'art.601; il richiamo evidenzia contestazioni sulla regolarità formale della notificazione.

  • art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella prospettazione difensiva riguardante le nullità; la Corte però ha fondato la decisione sull'art.601 c.p.p. e sulla giurisprudenza relativa alle nullità di intervento dell'imputato.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine per dedurre le nullità relative all'intervento dell'imputato (prima della deliberazione della sentenza d'appello); nel caso la nullità è stata tempestivamente eccepita e quindi rilevabile.

  • art. 23 decreto-legge n.149/2020 e art. 23-bis legge n.176/2020

    Disposizioni emergenziali che disciplinavano modalità processuali durante l'emergenza; la Corte ha osservato che tali disposizioni non escludono la rilevabilità della nullità derivante dalla violazione del termine di notifica, perché il termine tutela il diritto di difesa in generale.

  • art. 110, art. 624, art. 625 n.5, art. 61 n.11 cod. pen.

    Norme del codice penale che definivano la fattispecie contestata (concorso di persone nel reato di furto aggravato e circostanze aggravanti/attenuanti); la Corte d'appello le aveva applicate nel confermare la condanna, ma la Cassazione ha annullato la sentenza per vizio procedurale, rinviando la valutazione sostanziale alla corte territoriale.

Massime di principio

  • La mancata notifica rispettando il termine dilatorio previsto per la citazione all'udienza d'appello (20 giorni ai sensi dell'art.601 c.p.p.) costituisce una nullità di ordine generale, rilevabile se tempestivamente eccepita, e può determinare l'annullamento della sentenza d'appello.
  • Il termine di notifica non ha solo funzione pratica di consentire la comparizione, ma tutela in via generale il diritto di difesa: la sua compressione non è sanata automaticamente dalle procedure telematiche o dalle modalità emergenziali adottate.
  • Le nullità relative all'intervento dell'imputato devono essere dedotte prima della deliberazione della sentenza d'appello (art.180 c.p.p.); la mancata trattazione da parte della Corte territoriale dell'eccezione tempestiva costituisce vizio assorbente che giustifica la cassazione.
  • Se la Corte di legittimità accoglie un vizio procedurale che comporta annullamento e rinvio, gli ulteriori motivi di impugnazione sostanziali vengono in genere assorbiti e saranno riesaminati dalla Corte d'appello al nuovo giudizio.
  • In situazioni analoghe il difensore deve sempre documentare e tempestivamente eccepire eventuali irregolarità di notifica anche se il procedimento si svolge con modalità emergenziali o telematiche; la mancata esplicita pronuncia del giudice sulla eccezione costituisce motivo valido per la cassazione.

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