Cassazione Penale, Sentenza n. 35692/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato la confisca del fondo denominato Fornace (Reggio Calabria), deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. 159/2011 e carenza assoluta della motivazione sui presupposti per la confisca di prevenzione. Contestano in particolare l'insussistenza di pericolosita sociale qualificata, la mancata configurabilita di una estorsione aggravata (art. 416-bis.1 cod. pen.), l'uso di elementi probatori deboli e apodittici (dichiarazioni di terzi e atti immobiliari) e l'assenza di prova della consapevolezza, da parte degli eredi/acquirenti, della provenienza illecita del bene o di un accordo con gli autori della pretesa estorsiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimita nei procedimenti di prevenzione (ricorso per violazione di legge), ritenendo infondato il motivo. I giudici di merito hanno correttamente valorizzato le dichiarazioni di Aloi e Ficara e gli atti di trasferimento catastali/contrattuali quale prova utilizzabile in materia di misure di prevenzione. La confisca e il giudizio di pericolosita sociale qualificata sono stati ritenuti fondati: i ricorrenti, vicini alla cosca Condello e con precedenti di alcuni appartenenti alla famiglia, avrebbero contribuito, con l'acquisizione gratuita e la richiesta di porzioni di terreno piu ampie, al compimento di un disegno estorsivo di tipo ambientale aggravato dal metodo mafioso. La Corte ha inoltre precisato che il concorso nel reato puo sussistere anche senza un accordo preventivo e che la mancanza di una minaccia esplicita non esclude l'estorsione ambientale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese/condanne previste (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4, comma 1, lett. b)
Norma che disciplina la confisca di prevenzione fondata sulla pericolosita sociale qualificata; applicata come presupposto per la confisca del bene in presenza di indizi che connettono i ricorrenti a fattispecie estorsive aggravate e all'influsso mafioso
art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 d.l. 13/05/1991 n. 152 conv. L. 12/07/1991 n. 203)
Disciplina l'aggravante del metodo mafioso in reati come l'estorsione ambientale; la Corte ha ritenuto che il comportamento dei ricorrenti rientri in tale fattispecie anche in assenza di minacce esplicite, quando la pretesa avviene in contesto soggetto all'influsso mafioso
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 e legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter; d.lgs. 159/2011 art. 10, comma terzo
Principio applicativo secondo cui nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione e ammesso soltanto per violazione di legge; limita il sindacato della Cassazione alle sole questioni di diritto, escludendo il controllo esteso dell'ampiezza valutativa del giudice di merito salvo assenza totale di motivazione
art. 606, lett. e) c.p.p.
Richiamato per indicare che il vizio di illogicita manifesta (art. 606 lett. e) non e pienamente utilizzabile nell'ambito dei procedimenti di prevenzione in cassazione, salvo che la motivazione sia del tutto assente
art. 616, comma 1, c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso in Cassazione e limitato ai soli vizi di legge: non si puo impugnare la valutazione delle prove se non quando manchi totalmente la motivazione
- Le dichiarazioni di parti offese o terzi e gli atti immobiliari possono costituire elementi di prova pienamente utilizzabili per misure di prevenzione quando, nel complesso, consentono di ricostruire l'intervento di consorterie mafiose e la correlazione temporale con l'acquisizione dei beni
- L'estorsione ambientale aggravata dal metodo mafioso puo essere riconosciuta anche in assenza di minacce esplicite se la pretesa avviene in un contesto noto di influenza mafiosa e produce un effetto di coartazione sulla vittima
- Il concorso nel reato non richiede necessariamente un accordo preventivo fra coautori: e sufficiente la consapevolezza, anche unilaterale, del contributo fornito al compimento del reato, che puo consistere anche in una condotta finale apparentemente autonoma (es. acquisizione gratuita del bene)
- La gratuità o modalita anomale di trasferimento di beni (es. cessioni gratuite o porzioni piu ampie di quelle inizialmente previste) in un contesto criminale possono essere indizi rilevanti di provenienza illecita e di partecipazione al disegno criminoso
- Per chi si trovi in situazioni analoghe, e fondamentale documentare in modo convincente l'assenza di consapevolezza di atti illeciti, la legittimita delle relative acquisizioni e la mancanza di rapporti sostanziali con gruppi mafiosi, poiche il giudice di prevenzione valuta il complesso fattuale e puo inferire la colpevolezza anche da elementi di contesto
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