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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08668/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un'avvocata per il pagamento di una somma dovuta in forza di rapporti bancari, tra cui un finanziamento e un conto corrente. L'opposizione al decreto è stata respinta dal Tribunale e la sentenza è stata confermata in appello, dove la corte territoriale ha ritenuto provato il credito della banca, ha dichiarato inammissibile la deduzione, proposta solo in appello, circa la mancata effettiva dazione delle somme mutuate, ha reputato legittimo il recesso della banca dai rapporti e ha condannato l'appellante per lite temeraria. Nel ricorso per cassazione la debitrice ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 354, 161, 132 c.p.c. e 119 disp. att. c.p.c., sostenendo che la causa sarebbe dovuta tornare al primo giudice perché la sentenza di primo grado sarebbe nulla, essendo stata pronunciata da un magistrato della sezione impresa e in composizione monocratica invece che collegiale; 2) violazione degli artt. 354 e 161 c.p.c. perché la sentenza di primo grado, resa ex art. 281-sexies c.p.c., sarebbe stata priva del verbale d'udienza e quindi della sottoscrizione del giudice; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la corte d'appello avesse esaminato una domanda di risoluzione non proposta dalla banca e avesse ritenuto idonea a provare il credito la certificazione ex art. 50 TUB anche quanto agli interessi moratori. La ricorrente, nelle memorie, ha inoltre richiamato giurisprudenza sulla rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, sostenendo che mancava prova della dazione della somma e che ciò inciderebbe sulla validità del contratto e sulla disciplina degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero diretti contro la sentenza di primo grado senza adeguata indicazione di specifici motivi di appello sui relativi vizi, e comunque ha richiamato il principio secondo cui l'inosservanza delle regole sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale integra un vizio che si converte in motivo di impugnazione, senza comportare la rimessione degli atti al primo giudice. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la censura era comunque rivolta alla decisione del tribunale e non alla sentenza impugnata in cassazione. Sul terzo motivo ha rilevato che le doglianze formulate erano eterogenee rispetto al vizio di ultrapetizione denunciato e, soprattutto, che la ricorrente aveva tentato in memoria di introdurre una diversa ragione di impugnazione, non consentita in cassazione, poiché la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. può solo illustrare i motivi già proposti. La Corte ha inoltre ribadito che la rilevabilità d'ufficio di una nullità negoziale è possibile solo nei limiti dei fatti costitutivi già tempestivamente allegati, mentre nel caso concreto la deduzione sulla mancata dazione delle somme era stata proposta per la prima volta in appello ed era quindi inammissibile. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente al pagamento di € 2.500 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli effetti conseguenti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato come norma sulla base del quale era stato chiesto il decreto ingiuntivo

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato per l'opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte osserva che la nuova deduzione sulla mancata dazione delle somme era stata introdotta solo in appello ed era quindi inammissibile

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per l'inammissibilità delle nuove deduzioni in appello

  • art. 354 c.p.c.

    invocato per chiedere la rimessione al primo giudice; la Corte esclude che i vizi denunciati comportassero tale effetto

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    la nullità derivante da inosservanza della composizione del tribunale si converte in motivo di impugnazione e non travolge gli atti precedenti

  • art. 161, comma 2, c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza di primo grado

  • art. 132, comma 2, n. 5, c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma violata

  • art. 119 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma violata

  • art. 281-sexies c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per sostenere l'irregolarità della sentenza di primo grado priva del verbale di udienza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il vizio di ultrapetizione; la Corte rileva che le censure mosse non si inquadravano nella norma denunciata

  • art. 50 TUB

    richiamato con riferimento alla certificazione prodotta dalla banca come prova del credito

  • art. 50-quater c.p.c.

    richiamato per affermare l'applicabilità del regime di nullità ex art. 161, comma 1, c.p.c. all'inosservanza della composizione del tribunale

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento accelerato e la proposta di definizione conforme

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per le memorie che possono illustrare i motivi ma non introdurne di nuovi

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    richiamato dalla sentenza di merito per la condanna per lite temeraria

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato dalla Corte di cassazione per condannare la ricorrente alla sanzione in favore della Cassa delle ammende

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    richiamato per affermare che il giudice può rilevare d'ufficio la nullità solo sui fatti già tempestivamente allegati nel contraddittorio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La denuncia in cassazione di vizi della sentenza di primo grado richiede che tali vizi siano stati specificamente dedotti in appello; altrimenti la censura è inammissibile o comunque non scrutinabile come motivo diretto contro la decisione di secondo grado.
  • L'inosservanza delle regole sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale integra un vizio che si converte in motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., senza determinare la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
  • La memoria depositata nel procedimento ex art. 380-bis.1 c.p.c. non può introdurre nuove censure, ma solo illustrare i motivi di ricorso già formulati.
  • La rilevabilità officiosa della nullità negoziale è consentita solo entro il perimetro dei fatti costitutivi tempestivamente allegati dalle parti; il giudice può operare una valutazione in iure dei fatti già introdotti, ma non compiere nuovi accertamenti fattuali in violazione del contraddittorio.
  • La deduzione di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. è inammissibile quando le argomentazioni sviluppate non corrispondono realmente al vizio denunciato, ma tendono a contestare profili diversi della motivazione o della prova del credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoConto correnteMutuo
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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