Cassazione Penale, Sentenza n. 22152/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 125, 299 e 273 cod. proc. pen. per motivazione apparente: il principale collaboratore di giustizia, Emanuele Mancuso, durante l'esame dibattimentale ha ammesso di aver confuso due omonimi (figli di due fratelli), riconoscendo di avere erroneamente individuato nel ricorrente la persona responsabile della latitanza dello zio; la difesa sostiene che tale sopravvenienza ridimensiona fortemente il quadro indiziario, mentre il Tribunale del riesame si è limitato a richiamare genericamente "molteplici fattori probatori" (intercettazioni, annotazioni, accertamenti di polizia) senza spiegare in che modo questi elementi resistano alla nuova dichiarazione e giustifichino la permanenza della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro. La Suprema Corte ha richiamato il principio di preclusione endoprocessuale, ma ha osservato che la nuova dichiarazione del collaboratore (errore di identificazione) costituisce elemento sopravvenuto che il giudice del riesame deve esaminare specificamente. Al rinvio il Tribunale dovrà valutare, mettendoli in correlazione con la sopravvenuta dichiarazione di Mancuso, quali e perché i restanti elementi probatori siano idonei a conservare il requisito dei gravi indizi di colpevolezza. La decisione non comporta automaticamente la remissione in libertà: la Cassazione ha disposto la trasmissione di copia dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Il reato contestato al ricorrente è la partecipazione a associazione di tipo mafioso, per il quale è stato ritenuto gravemente indiziato. La norma definisce la fattispecie associativa e la rilevanza delle condotte alle esigenze cautelari.
art. 299 cod. proc. pen.
Norma richiamata come istituto procedurale per la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare; il ricorso verte sulla valutazione del giudice ai sensi di questa disposizione.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza del difensore come parametro di legge collegato alla disciplina cautelare e dei provvedimenti limitativi della libertà personale; la presunta violazione riguarda la motivazione e la corretta applicazione dei criteri cautelari.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla correttezza delle procedure e delle garanzie processuali nel rito cautelare.
art. 649 cod. proc. pen. (richiamo dottrina sulla preclusione)
La Corte richiama il principio di preclusione endoprocessuale, di cui l'art. 649 è espressione tipica, precisando che in ambito cautelare la preclusione riguarda anche l'identità degli elementi di prova posti a sostegno o confutazione della misura.
art. 94 comma 1-ter disposizioni di attuazione c.p.p.
Norma procedurale cui la Cassazione si attiene per disporre la trasmissione della copia dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario, per gli eventuali provvedimenti conseguenti alla decisione di annullamento.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006 (Librato); Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015 (Volpin); Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018 (Bertocchi); Sez. U., n. 7931 del 16/12/2010 (Testini)
Richiamati come principi di diritto consolidati: la preclusione endoprocessuale e la necessità che, in materia cautelare, il giudice consideri l'identità non solo del fatto ma anche degli elementi probatori valutati; tuttavia la presenza di elementi sopravvenuti rilevanti può giustificare un riesame.
Massime di principio
- Se sopravvengono dichiarazioni del collaboratore di giustizia che ridimensionano o contraddicono precedenti riconoscimenti/indicazioni, il giudice che conferma o mantiene una misura cautelare deve motivare specificamente perché gli altri elementi probatori siano comunque sufficienti a mantenere i gravi indizi di colpevolezza.
- Il principio di preclusione endoprocessuale limita la riesaminabilità delle questioni già decise, ma non opera in modo assoluto: elementi nuovi e rilevanti (supervenienze) impongono il riesame concreto del quadro indiziario.
- Nelle decisioni cautelari il giudizio deve concentrarsi sulla sussistenza attuale dei requisiti cautelari (in particolare i gravi indizi), non su valutazioni speculative del processo futuro; il giudice deve spiegare nel dettaglio le fonti probatorie che giustificano la misura.
- L'annullamento di un provvedimento cautelare in sede di legittimità con rinvio non determina automaticamente la libertà dell'interessato; vanno seguite le comunicazioni e le procedure previste (es. art. 94 disp. att. c.p.p.) per gli effetti sulla permanenza in carcere.
- In presenza di possibili errori di identificazione occorre che il giudice valuti la tenuta probatoria non solo delle dichiarazioni testimoniali ma anche delle prove documentali, delle intercettazioni e degli accertamenti di polizia, spiegando la coerenza complessiva fra tutte le fonti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21831/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21832/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21833/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21834/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21835/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21837/2022 del 07/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →