Sentenza del 04/03/2019 n. 1896 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza che aveva annullato per difetto di motivazione l'avviso di accertamento catastale n. NA0344471/2016. L'Ufficio sosteneva che la motivazione dell'avviso fosse sufficiente e che il giudice di primo grado avesse erroneamente applicato principi giurisprudenziali riferiti a fattispecie diverse dalle procedure DOCFA. La rettifica riguardava un immobile destinato a palestra, per il quale la contribuente aveva proposto una rendita di euro 1.230,00, mentre l'Ufficio aveva attribuito una rendita di euro 2.670,00 mediante comparazione con altri immobili. La contribuente contestava sia la validità formale del deposito dell'appello notificato via PEC e depositato cartaceamente, sia l'inadeguatezza della motivazione, poiché gli immobili comparati erano situati in zone censuarie diverse e di maggior pregio e presentavano caratteristiche costruttive non omogenee.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'eccezione di inammissibilità del deposito, ritenendo che l'inosservanza delle modalità telematiche costituisse una mera irregolarità non sanzionata, sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto e dalla sua successiva acquisizione al fascicolo telematico. Nel merito, ha confermato il difetto di motivazione dell'avviso: trattandosi di una rettifica conseguente a DOCFA, l'Ufficio avrebbe dovuto indicare in modo specifico le differenze rispetto agli elementi dichiarati dalla contribuente e spiegare adeguatamente la maggiore rendita attribuita. La comparazione con immobili destinati a palestra, ma collocati in zone censuarie differenti e caratterizzati da diverse tipologie costruttive, è stata ritenuta non sufficientemente omogenea. Il Collegio ha inoltre escluso che l'Amministrazione potesse integrare in appello la motivazione originaria dell'atto. L'appello è stato quindi rigettato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
Decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163
Art. 9 e articolo relativo alle modalità di costituzione in giudizio
In caso di notificazione del ricorso o dell'appello tramite PEC, la costituzione in giudizio deve avvenire mediante deposito telematico tramite il Si.Gi.T. Tuttavia, in assenza di una sanzione espressa, la violazione delle modalità tecniche è stata qualificata come mera irregolarità, sanabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo.
Articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Costituisce la base normativa per la disciplina dell'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 24
Il divieto di introdurre nuovi motivi al di fuori dei casi previsti comporta, secondo la sentenza, che l'Ufficio non possa ampliare in corso di causa i fatti costitutivi della pretesa né colmare le lacune motivazionali dell'atto impugnato.
Legge n. 662 del 1996
È richiamata dall'Agenzia in relazione a precedenti giurisprudenziali sui classamenti d'ufficio, ma il Collegio chiarisce che i principi sulla motivazione sono comunque applicabili anche alla rettifica conseguente a procedura DOCFA.
Legge n. 311 del 2004
È richiamata insieme alla legge n. 662 del 1996 per le procedure di attribuzione d'ufficio del classamento; la sentenza distingue tali procedure dalla DOCFA, pur ritenendo necessario anche in quest'ultimo caso motivare adeguatamente le differenze rispetto alla dichiarazione del contribuente.
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28933 del 4 dicembre 2017
Quando la rendita viene rettificata dopo una DOCFA, la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe è sufficiente solo se l'Ufficio non ha disatteso gli elementi indicati dal contribuente. Se invece li modifica o li contesta, l'avviso deve spiegare specificamente le differenze, per consentire la difesa e delimitare il giudizio.
Cassazione civile, sezione tributaria, n. 3164 del 18 febbraio 2015
L'Amministrazione non può integrare in sede processuale le carenze motivazionali dell'atto di classamento impugnato.
Principio di conservazione degli effetti degli atti processuali
La violazione di una forma processuale non determina automaticamente l'invalidità dell'atto quando non sia prevista una sanzione e l'atto abbia comunque consentito la conoscenza della controversia, la difesa delle parti e lo svolgimento del processo.
Massime di principio
- In una rettifica catastale conseguente a DOCFA, l'Ufficio deve motivare in modo particolarmente preciso quando si discosta dai dati e dalla rendita proposta dal contribuente, indicando quali elementi sono stati ritenuti errati o insufficienti.
- La comparazione con altri immobili può essere utilizzata per determinare la rendita, ma gli immobili comparabili devono presentare caratteristiche sufficientemente omogenee quanto a ubicazione, zona censuaria, destinazione, struttura, qualità costruttiva e condizioni economiche.
- L'avviso di accertamento deve contenere fin dall'origine tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa; l'Amministrazione non può colmare le lacune dell'atto mediante nuove spiegazioni offerte soltanto nel giudizio.
- La motivazione dell'atto catastale ha una funzione concreta di tutela del contribuente: deve permettergli di comprendere perché la rendita proposta è stata rifiutata e di contestare puntualmente la valutazione dell'Ufficio.
- Le irregolarità nelle modalità telematiche di deposito non comportano necessariamente l'inammissibilità dell'impugnazione se non è prevista una sanzione e l'atto è comunque pervenuto al giudice, è stato conosciuto dalla controparte e ha raggiunto lo scopo processuale.
- Nel valutare la legittimità di un atto tributario, il giudice deve fare riferimento alla motivazione contenuta nell'atto stesso e non può fondare la decisione su elementi nuovi o assenti dall'avviso.
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