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Ordinanza

Ordinanza n. 71/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda), n. 214/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. II, che ha annullato l'aggiudicazione dell'appalto e ordinato una nuova valutazione dell'offerta tecnica, senza pronunciarsi sulla sorte del contratto già stipulato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (appellante aggiudicatario)

La controversia

L'aggiudicatario ha proposto appello contro la sentenza di primo grado e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. La sentenza aveva annullato l'aggiudicazione e imposto una nuova valutazione dell'offerta tecnica della parte ricorrente in primo grado, senza disciplinare la sorte del contratto già stipulato con l'aggiudicatario. In esecuzione della sentenza, l'Amministrazione aveva sospeso l'esecuzione del contratto. L'appellante ha dedotto il rischio di ritardo nell'esecuzione dei lavori e della conseguente perdita del finanziamento PNRR.

La decisione

Il CGARS ha accolto la domanda cautelare per quanto di ragione, ravvisando il periculum in mora nel rischio che la sospensione dell'esecuzione producesse un ritardo nei lavori e la perdita del finanziamento PNRR. Tale rischio non è stato, allo stato, escluso dalle difese della stazione appaltante e della centrale di committenza. Il Collegio ha quindi sospeso l'esecutività della sentenza impugnata limitatamente a quanto necessario per consentire la prosecuzione del contratto di appalto nelle more della rideterminazione amministrativa ordinata dal TAR. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; la sospensione è stata concessa nei limiti necessari a evitare il pregiudizio derivante dall'arresto dell'esecuzione contrattuale.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza può essere concessa anche in forma parziale e funzionale, limitandola a quanto necessario per consentire la prosecuzione dell'esecuzione contrattuale nelle more della riedizione del potere amministrativo.
  • Il periculum in mora può sussistere quando l'esecuzione di una sentenza che impone la rinnovazione della valutazione amministrativa determini la sospensione di un appalto finanziato con fondi PNRR, ove il ritardo nei lavori possa comportare la perdita del finanziamento.
  • Quando la sentenza di primo grado annulla l'aggiudicazione e ordina una nuova valutazione, ma non disciplina la sorte del contratto già stipulato, il giudice d'appello può adottare una misura cautelare interinale che consenta la prosecuzione del contratto fino alla rideterminazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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