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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12492/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, con cui erano state irrogate sanzioni per carente versamento del secondo acconto IRAP 2007. La società aveva impugnato la cartella sostenendo, in sintesi, che l'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 non sanzionerebbe l'insufficiente versamento ma solo l'omesso versamento alla scadenza e che, nel caso concreto, il tributo sarebbe stato comunque correttamente calcolato e versato, mentre l'errore sarebbe consistito solo nella compilazione della dichiarazione, per mancata indicazione di una variazione in diminuzione. Con il secondo motivo la società deduceva violazione dell'art. 10, commi 1 e 3, L. n. 212 del 2000, invocando la tutela del legittimo affidamento e la buona fede, e sostenendo che la fattispecie integrasse una violazione meramente formale non punibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché formulato in modo generico e comunque non coerente con la lettera dell'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, che punisce anche il mancato versamento in parte alle scadenze prescritte; inoltre il motivo non censurava la ratio decidendi della CTR, fondata sull'esigenza di emendare l'errore mediante dichiarazione integrativa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile in parte, per genericità della dedotta violazione della buona fede, e infondato nel resto, perché il legittimo affidamento richiede una concreta situazione di apparenza favorevole, buona fede del contribuente e circostanze specifiche, mentre nel caso non risultavano elementi idonei; è stata inoltre ribadita l'esclusione della natura meramente formale della violazione sanzionata dall'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    costituisce il procedimento di liquidazione automatizzata in base al quale è stata emessa la cartella di pagamento impugnata.

  • art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997

    "Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione..."

    sanziona anche il versamento eseguito solo in parte alle scadenze prescritte; la sanzione si applica pure quando, a seguito del controllo della dichiarazione, emerga una maggiore imposta; la fattispecie non è qualificata come mera violazione formale.

  • art. 10, commi 1 e 3, L. n. 212 del 2000

    la tutela del legittimo affidamento richiede una situazione di apparente legittimità e coerenza dell'azione amministrativa, la buona fede del contribuente e specifiche circostanze concrete idonee a fondare la protezione invocata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni per omesso o insufficiente versamento di imposte dichiarate, l'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 si applica anche quando il contribuente abbia versato solo parzialmente quanto dovuto alla scadenza, senza che sia necessario un omesso versamento integrale.
  • Quando la controversia riguarda la sola sanzione e non il tributo, l'errore contenuto nella dichiarazione non esclude di per sé la sanzionabilità del parziale versamento; se il giudice di merito fonda la decisione sull'esigenza di emendare l'errore mediante dichiarazione integrativa, il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con tale ratio decidendi.
  • La tutela del legittimo affidamento ex art. 10 L. n. 212 del 2000 richiede, in concreto, un comportamento dell'amministrazione idoneo a ingenerare un affidamento qualificato, la buona fede del contribuente e circostanze specifiche che rendano giustificata la protezione invocata.
  • La deduzione in cassazione della violazione dei principi di buona fede e affidamento deve essere specifica e circostanziata; censure meramente assertive o astratte sono inammissibili.
  • La violazione consistente nel mancato o insufficiente versamento dell'acconto non è qualificabile, di regola, come mera irregolarità formale, con conseguente applicazione della sanzione prevista dalla norma tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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