Sentenza n. 3908/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento 1) del provvedimento -OMISSIS-/Area IV Citt. del 10/11/2021 del Ministero dell’Interno a firma, per il Ministro, del -OMISSIS-, notificato il successivo 25/02/2022, mediante il quale è stato decretato il diniego per carenza del requisito reddituale della domanda di cittadinanza presentata dal signor -OMISSIS- in data 24/11/2019; 2) nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per carenza del requisito reddituale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio che aveva dichiarato inammissibile o respinto la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo violazione della legge sulla cittadinanza, carenza dei presupposti, eccesso di potere, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Ha sostenuto di possedere un reddito superiore alla soglia minima indicata in giudizio, pari a euro 8.263,31. L'amministrazione aveva invece rilevato, sulla base delle verifiche presso l'Agenzia delle Entrate, la mancata presentazione della dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2019 e l'insufficienza della capacità reddituale, anche alla luce del preavviso di rigetto rimasto privo di osservazioni. Il ricorso era stato riassunto davanti al TAR Lombardia dopo la declinatoria di competenza territoriale del TAR Lazio. Il ricorrente ha successivamente prodotto una dichiarazione dei redditi relativa al 2019, presentata il 3 marzo 2022, oltre il termine del 10 dicembre 2020 e dopo l'adozione del diniego, nonché documentazione diretta a dimostrare il superamento della soglia reddituale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisca esercizio di un potere ampiamente discrezionale e che la capacità reddituale rappresenti un requisito minimo indefettibile, funzionale a dimostrare una stabile integrazione economica e sociale e la capacità di concorrere al finanziamento della spesa pubblica. La verifica deve riguardare non solo il reddito individuale, ma, ove rilevante, anche l'effettivo contributo degli altri componenti del nucleo familiare, nonché la stabilità e continuità del reddito nel tempo, dal momento della domanda fino al giuramento. In caso di contrasto tra le dichiarazioni prodotte dall'interessato e le risultanze delle banche dati fiscali, l'amministrazione può fare riferimento a queste ultime; la dichiarazione dei redditi costituisce di per sé un mero principio di prova, superabile da elementi contrari. La dichiarazione relativa al 2019, presentata tardivamente e dopo l'adozione del diniego, non poteva essere utilizzata per valutare la legittimità dell'atto, in applicazione del principio tempus regit actum. In ogni caso, essa indicava redditi in larga parte derivanti da attività occasionali; anche i redditi degli anni successivi risultavano occasionali o insufficienti, sicché non era dimostrata una capacità economica stabile e continuativa. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato e sorretto da istruttoria sufficiente. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, lett. f), l. 91/1992
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione; il relativo esercizio implica una valutazione ampiamente discrezionale dell'amministrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il diniego dà atto della mancata presentazione di osservazioni da parte dell'interessato dopo il preavviso di rigetto.
art. 3 d.l. 25 novembre 1989, n. -OMISSIS-, convertito dalla l. 25 gennaio 1990, n. 8
Individua il parametro reddituale assunto dall'amministrazione quale soglia minima di autosufficienza economica, pur non disciplinando direttamente il procedimento di concessione della cittadinanza.
art. 2 l. 28 dicembre 1995, n. 549
Conferma il parametro reddituale utilizzato per valutare la capacità economica del richiedente.
D.M. 22 novembre 1994
Richiede che la domanda sia corredata dalla documentazione relativa alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio.
art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
Costituisce la base normativa del requisito documentale relativo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio.
art. 4, comma 7, d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
Impone la permanenza della condizione reddituale fino al momento del giuramento, secondo la ricostruzione richiamata dal giudice.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Ha fondato la declinatoria della competenza territoriale e la successiva riassunzione del giudizio davanti al TAR Lombardia.
Massime di principio
- Nella concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, la capacità reddituale costituisce un requisito minimo indefettibile e può fondare autonomamente il diniego, anche se il richiedente risulta integrato sotto altri profili.
- La capacità reddituale rilevante ai fini della naturalizzazione non consiste nel mero superamento aritmetico di una soglia in una singola annualità, ma deve esprimere una capacità economica effettiva, stabile e continuativa, coerente con l'inserimento durevole nella comunità nazionale.
- La verifica reddituale può riguardare, quando ne ricorrano i presupposti, l'intero nucleo familiare, considerando l'effettivo contributo economico degli altri componenti in applicazione del principio di solidarietà familiare.
- La legittimità del diniego deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione dell'atto; documenti formati o presentati successivamente non possono trasformare il giudizio di legittimità in una verifica postuma della situazione reddituale.
- In caso di contrasto tra le dichiarazioni fiscali dell'interessato e le risultanze delle banche dati dell'amministrazione finanziaria, l'amministrazione può valorizzare queste ultime; la dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza e non atto pubblico dotato di fede privilegiata, costituisce soltanto un principio di prova.
- Redditi occasionali, discontinui o tardivamente dichiarati non garantiscono, di per sé, la stabile autosufficienza economica richiesta per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione.
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