Sentenza n. 108/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - del permesso di costruire Cod. 9/2024/PDC del 17 dicembre 2024, P.G. n. 24887/2024 del Comune di Udine, con il quale la società controinteressata è stata autorizzata ad eseguire i lavori di “demolizione e ricostruzione con ampliamento di fabbricato di civile abitazione al fine di ricavare 6 unità immobiliari residenziali con le deroghe di cui all'art. 39 bis”, su terreno sito nel Comune di Udine alla via Monterotondo n. 45; - del provvedimento Cod. 253/2025/CILA del 4 giugno 2025, P.G. n. 70956/2025, prot. n. 90257/2025 dello stesso Comune, con il quale si avvisa il ricorrente che la CILA presentata per la “realizzazione di un deposito a pianta rettangolare” sull'immobile sito in via Alessandro Volta n. 20, “non ha conseguito gli effetti di cui alla L.R. n. 19/2009”, con conseguente avvio del procedimento ai sensi dell'art. 51, comma 1, della l.r. n. 19/2009 per la rimozione o demolizione con ripristino dello stato dei luoghi; - di tutti gli atti connessi, presupposti e/o conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire per demolizione e ricostruzione con ampliamento di un fabbricato residenziale in sei unità immobiliari e provvedimento comunale che ha negato gli effetti di una CILA per la realizzazione di un deposito, avviando il procedimento repressivo dell’abuso
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire rilasciato alla società controinteressata e il successivo provvedimento comunale relativo alla propria CILA. Ha dedotto, quanto al permesso, l’inapplicabilità o l’uso distorto dell’art. 39-bis della l.r. n. 19/2009, sostenendo che l’intervento, per consistenza e risultato finale, costituisse una nuova costruzione o una ristrutturazione urbanistica e non una ristrutturazione edilizia con ampliamento beneficiaria delle deroghe del Piano Casa. Ha inoltre denunciato la violazione dell’art. 24 delle N.T.A. del Comune di Udine in materia di altezza massima, assumendo che il fabbricato autorizzato superasse l’altezza dell’edificio più elevato dei lotti contermini. Quanto al provvedimento relativo alla CILA, ha dedotto l’illegittimità derivata dal permesso di costruire, l’indebita estensione dei controlli comunali al rispetto delle distanze di cui al d.m. n. 1444/1968 e l’erronea applicazione del criterio della prevenzione anche rispetto a edifici soltanto autorizzati e non ancora realizzati. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito la tardività e la carenza di interesse del ricorso, nonché l’inammissibilità del cumulo di impugnazioni eterogenee.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, ritenendo non provata la piena conoscenza del nuovo permesso di costruire prima della successiva acquisizione documentale. Ha altresì riconosciuto l’interesse a ricorrere, ravvisando un pregiudizio concreto al godimento e al valore dell’immobile, anche per la riduzione del soleggiamento, nonché l’interesse derivante dagli effetti riflessi dell’eventuale annullamento del permesso sulla procedura repressiva relativa alla CILA. Ha invece accolto parzialmente l’eccezione di inammissibilità per cumulo di impugnazioni eterogenee: i motivi 1, 2 e 3, fondati sull’illegittimità del permesso e sulla sua conseguenza derivata sul provvedimento relativo alla CILA, sono stati ritenuti ammissibili; i motivi 4 e 5, fondati su autonome censure riguardanti esclusivamente l’azione repressiva comunale, sono stati dichiarati inammissibili. Nel merito, il primo motivo è stato respinto. Secondo il TAR, l’art. 39-bis della l.r. n. 19/2009 ammette espressamente interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento e loro combinazione, escludendo la nuova costruzione. Nell’ordinamento regionale, tuttavia, la nuova costruzione è tipizzata come trasformazione di aree libere o di suolo inedificato e non opera come categoria residuale. Poiché l’intervento si colloca su un lotto già edificato e urbanizzato, la demolizione e ricostruzione con ampliamento, anche se radicale e comportante un edificio profondamente diverso e articolato in più unità, è stata qualificata come ristrutturazione edilizia con ampliamento, non come nuova costruzione né come ristrutturazione urbanistica. È stata inoltre dichiarata nuova e quindi inammissibile la censura sul calcolo della volumetria aggiuntiva, proposta per la prima volta con memoria non notificata. Anche il secondo motivo è stato respinto. Il termine “contermini” dell’art. 24 delle N.T.A. è stato interpretato in senso più ampio di “confinanti”, comprendendo gli edifici prossimi o inseriti nel medesimo contesto urbanistico immediato. È stato quindi legittimamente assunto come parametro anche l’edificio posto sul lato opposto della strada, avente altezza superiore a quella del fabbricato autorizzato. La censura subordinata sulla diversa misurazione dell’edificio comparativo è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, essendo lo scostamento prospettato di soli 2,8 centimetri e non concretamente percepibile. Il terzo motivo, relativo all’illegittimità derivata del provvedimento sulla CILA, è stato respinto per l’accertata legittimità del permesso di costruire. Il ricorso è stato pertanto in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39-bis l.r. n. 19/2009
Al fine della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente al 31 dicembre 2018 a destinazione residenziale e direzionale, nonché per contenere il consumo di nuovo suolo inedificato, sono ammessi anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e da regolamenti edilizi comunali, tutti gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia, come definiti dall’articolo 4.
La disposizione ammette le categorie tipizzate di ristrutturazione edilizia, ampliamento e interventi misti, ma esclude le nuove costruzioni. La deroga è coerente con il riuso di aree già edificate e urbanizzate e con il contenimento del consumo di suolo.
art. 4 l.r. n. 19/2009
nuova costruzione: interventi rivolti alla trasformazione edilizia e infrastrutturale di aree libere attuata con qualsiasi metodo costruttivo
Nel sistema regionale la nuova costruzione è una categoria positivamente definita e ancorata alla trasformazione di aree libere o di suolo inedificato; non è una categoria residuale comprensiva di ogni intervento non altrimenti qualificato.
art. 24 N.T.A. del Comune di Udine
altezza massima di 9,50 metri ... e comunque non superiore all’altezza del fabbricato preesistente più alto dei lotti contermini a quello di intervento
Il riferimento agli edifici contermini comprende gli edifici prossimi o inseriti nel contesto urbanistico immediato, non soltanto quelli confinanti in senso stretto.
art. 8 d.m. n. 1444/1968
La ratio della disciplina sulle altezze è stata utilizzata come criterio interpretativo dell’art. 24 delle N.T.A., per evitare disomogeneità marcate tra edifici vicini e preservare la coerenza morfologica del tessuto edilizio.
art. 40 c.p.a.
È stato richiamato per affermare che il paradigma ordinario del processo impugnatorio riguarda l’impugnazione, da parte di un soggetto, di un unico provvedimento; il ricorso cumulativo costituisce eccezione ammissibile solo in presenza di rigorosa connessione e di identità della causa petendi.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Nel sistema edilizio regionale in cui la legge definisce la nuova costruzione come trasformazione di aree libere o di suolo inedificato, la demolizione e ricostruzione radicale di edifici preesistenti, anche con modifica di sagoma, sedime, destinazione distributiva, aumento delle unità immobiliari e ampliamento volumetrico, non costituisce per ciò solo nuova costruzione, purché l’intervento si innesti su un lotto già edificato e urbanizzato.
- Una disciplina regionale premiale che ammette espressamente la ristrutturazione edilizia e l’ampliamento può applicarsi anche a interventi misti di demolizione, ricostruzione e ampliamento; l’intensità della trasformazione e l’alterazione dell’assetto planivolumetrico non sono sufficienti, da sole, a escludere il beneficio quando la legge regionale individua nel consumo di suolo inedificato il criterio oggettivo di esclusione.
- La ristrutturazione urbanistica richiede la sostituzione del tessuto urbanistico ed edilizio nel suo complesso e una trasformazione sistematica dell’assetto insediativo dell’area; la concentrazione delle volumetrie di più manufatti preesistenti in un unico edificio su un singolo lotto non integra tale categoria per il solo fatto dell’accorpamento.
- Nel ricorso cumulativo, la pluralità di atti impugnati è ammissibile per le censure fondate su una causa petendi comune e riferibile a tutti gli atti; se altre censure riguardano autonomamente soltanto uno degli atti, l’inammissibilità colpisce i soli motivi non comuni e non necessariamente l’intero ricorso.
- Il termine “contermini”, se utilizzato da una norma urbanistica per individuare gli edifici di riferimento ai fini dell’altezza massima, può comprendere gli edifici prossimi o inseriti nel medesimo contesto urbanistico immediato, senza essere limitato ai soli fabbricati confinanti in senso stretto.
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