Ordinanza n. 683/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento, ignoti data e numero, con cui l’amministrazione ha ritenuto il ricorrente rinunciatario alla partecipazione al corso di formazione previsto per il giorno 26.05.2025 e dichiarato decaduto, nell’ambito del concorso pubblico per l'assunzione di complessivi 2568 allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria ruolo maschile e femminile - P.D.G. 6 marzo 2024, in uno agli atti preordinati connessi e conseguenziali tra cui, la nota prot. n. -OMISSIS-del 27.06.25 a firma del Direttore della III Divisione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, nonché nota web del 14.05.25.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dalla procedura concorsuale per mancata presentazione al corso di formazione, connesso alla ritenuta rinuncia alla partecipazione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Amministrazione lo ha ritenuto rinunciatario alla partecipazione al corso di formazione previsto nell'ambito del concorso per l'assunzione di 2568 allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria e lo ha dichiarato decaduto dalla procedura, deducendo che la mancata presentazione al corso non fosse imputabile a una sua volontaria rinuncia, poiché non aveva ricevuto un'apposita convocazione individuale. La questione cautelare ha riguardato, in particolare, la sufficienza della pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione o di un avviso generale quale modalità di comunicazione della convocazione. Il TAR ha rilevato che il bando attribuiva espressamente valore di notifica alla pubblicazione della graduatoria, ma non prevedeva analoga modalità per l'avviso di convocazione al corso; inoltre, il bando imponeva ai candidati di fornire un indirizzo PEC personale per le comunicazioni relative al concorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo sussistente, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il fumus boni iuris. La plausibile illegittimità del provvedimento di decadenza è stata ravvisata nel fatto che il bando prevedeva espressamente il valore di notifica della pubblicazione della graduatoria, mentre non stabiliva che la convocazione al corso potesse essere effettuata mediante pubblicazione sul sito con analogo effetto notificatorio. Ha inoltre valorizzato la previsione del bando che imponeva ai candidati di indicare una PEC personale per le comunicazioni concorsuali. Il provvedimento di decadenza è stato sospeso, con obbligo per l'Amministrazione di adottare i conseguenti provvedimenti. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza dà atto dell'avvenuta estensione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda sospensiva ravvisando il fumus boni iuris nella possibile illegittimità della decadenza.
art. 5 del bando di concorso
L'Amministrazione resistente ha espressamente richiesto ai candidati di fornire un indirizzo PEC personale da utilizzarsi per le comunicazioni relative al concorso.
La previsione è stata valorizzata come elemento indicativo della necessità di utilizzare la PEC per le comunicazioni concorsuali, in assenza di una specifica clausola che attribuisse valore notificatorio alla pubblicazione sul sito dell'avviso di convocazione al corso.
art. 15, comma 8, del bando di concorso
La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali, con relativo avviso di pubblicazione sul Portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it, con valore di notifica a tutti gli effetti.
La clausola attribuisce valore di notifica alla pubblicazione della graduatoria, ma non estende espressamente tale effetto all'avviso di convocazione al corso di formazione.
art. 16 del bando di concorso
Decadenza dalla nomina nel caso di mancata presentazione al corso di formazione senza giustificato motivo.
La clausola disciplina la decadenza, ma non stabilisce che la convocazione al corso possa essere comunicata mediante pubblicazione sul sito web con valore di notificazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il bando di concorso attribuisce espressamente valore di notifica alla pubblicazione di determinati atti, ma non prevede analogo effetto per la convocazione a un corso di formazione, la pubblicazione sul sito web non può essere automaticamente considerata modalità sufficiente di convocazione ai fini della dichiarazione di decadenza.
- La decadenza dalla procedura concorsuale per mancata presentazione al corso di formazione presuppone che il candidato sia stato validamente convocato secondo le modalità previste dalla lex specialis o comunque idonee a rendere conoscibile la convocazione; in difetto, la decadenza presenta un fumus di illegittimità.
- La previsione del bando che impone ai candidati di indicare un indirizzo PEC personale per le comunicazioni relative al concorso costituisce un elemento rilevante nella valutazione della legittimità delle modalità con cui l'Amministrazione ha comunicato la convocazione al corso.
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