Ordinanza n. 3844/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione, - del Verbale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. -OMISSIS-datato -OMISSIS-con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha giudicato la parte ricorrente “inidoneo/a” a causa di “documentato ipotiroidismo congenito in trattamento farmacologico sostitutivo (lettera B-punto 3)”, condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2012, n. -OMISSIS- e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono cause di non idoneità al servizio militare ”; - del Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. N. -OMISSIS- con cui è stato indetto il “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale”; - della Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” nella parte in cui anche interpretata, ha determinato la non idoneità dell'odierno ricorrente; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche non conosciuto, nella parte in cui sia lesivo della posizione dell'odierna ricorrente; e per la condanna dell'Amministrazione a revocare il provvedimento di non idoneità di parte ricorrente, con la conseguente ammissione alle successive fasi del concorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 22\5\2026: PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, - della graduatoria finale di merito relativa ai candidati della riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b), del bando pubblicata in data 14 aprile 2026; - dell’avviso per l’incorporamento dei vincitori al 2° e 3° ciclo del 145° corso di formazione pubblicata in data 14 aprile 2026. E CON IL RICORSO INTRODUTTIVO PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, - del Verbale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. -OMISSIS-datato -OMISSIS-con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha giudicato la ricorrente “inidoneo/a” a causa di “documentato ipotiroidismo congenito in trattamento farmacologico sostitutivo (lettera B-punto 3)”, condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2012, n. -OMISSIS- e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono cause di non idoneità al servizio militare ”; - del Decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. N. -OMISSIS- con cui è stato indetto il “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale”; - della Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” nella parte in cui anche interpretata, ha determinato la non idoneità dell’odierno ricorrente; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche non conosciuto, nella parte in cui sia lesivo della posizione dell’odierna ricorrente; E PER LA CONDANNA dell’Amministrazione a revocare il provvedimento di non idoneità di parte ricorrente, con la conseguente ammissione alle successive fasi del concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al servizio militare per ipotiroidismo congenito in trattamento farmacologico sostitutivo, nonché gli atti concorsuali conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione per gli accertamenti psico-fisici che l'aveva dichiarata non idonea al concorso per allievi carabinieri, contestando l'applicazione dell'art. 582 del d.P.R. 15 marzo 2012 e della direttiva tecnica del 4 giugno 2014, nella parte relativa alle patologie tiroidee. Ha chiesto l'annullamento degli atti e l'ammissione alle successive fasi concorsuali. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria finale relativa alla riserva di posti e l'avviso di incorporamento dei vincitori, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente un sufficiente fumus boni iuris ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il Collegio ha richiamato il recente orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la valutazione della Commissione medica sull'idoneità al servizio militare ha anche carattere prognostico. In presenza di una patologia tiroidea riconducibile al punto 3, lettera B, della direttiva tecnica del 4 giugno 2014, non è decisivo che la terapia farmacologica garantisca attualmente una buona compensazione dell'efficienza fisica, poiché rileva anche l'assenza di certezza che tale compensazione sia mantenuta in futuro e il possibile pregiudizio per l'utile impiego in servizio. Non ravvisando sufficienti profili di fumus, il TAR non ha concesso la sospensione richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un sufficiente fumus boni iuris; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto insussistente.
art. 582 d.P.R. 15 marzo 2012
È richiamato quale base normativa dell'elenco delle imperfezioni e infermità rilevanti ai fini dell'idoneità al servizio militare.
Direttiva tecnica 4 giugno 2014 sull'idoneità al servizio militare
Il punto 3 della lettera B è stato ritenuto applicabile alla condizione di ipotiroidismo congenito in trattamento farmacologico sostitutivo, nell'ambito della valutazione prognostica della Commissione medica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, il fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale disciplina dei dati relativi alla salute, a giustificazione dell'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Nella valutazione dell'idoneità psico-fisica al servizio militare, la Commissione medica può svolgere una valutazione anche prognostica, considerando non solo l'efficienza fisica attuale del candidato, ma anche la ragionevole stabilità futura della condizione patologica e l'utile impiego in servizio.
- Quando una patologia tiroidea è riconducibile alle condizioni contemplate dalla direttiva tecnica sull'idoneità al servizio militare, la circostanza che la terapia farmacologica assicuri attualmente una buona compensazione fisica non è di per sé sufficiente a escludere la non idoneità, se permane l'incertezza sulla stabilità futura di tale compensazione.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può negare la sospensione del giudizio di non idoneità concorsuale quando, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale applicabile e della valutazione prognostica spettante alla Commissione medica, non emerga un sufficiente fumus boni iuris.
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