Cassazione Penale, Ordinanza n. 22287/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per tentato furto aggravato/rapina tentata, limitatamente al trattamento sanzionatorio. L'unico motivo deduceva vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla commisurazione della pena per il reato contestato ex artt. 56 e 628 c.p., lamentando in particolare il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024. La censura riproponeva doglianze già esaminate e respinte in appello, contestando in sostanza la valutazione di gravità della condotta e la quantificazione della pena, nonostante il giudice di merito avesse già applicato le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., spiegando che la violenza era stata gratuita e comunque eccedente il limite strettamente necessario per la fuga.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non consentita e comunque manifestamente infondata la doglianza perché volta a ottenere una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena, attività preclusa in sede di legittimità salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata aveva già illustrato compiutamente le ragioni per cui non fosse possibile riconoscere un'ulteriore riduzione della pena oltre quella già concessa tramite le attenuanti generiche e l'attenuante comune, valorizzando la gravità della condotta e l'uso di violenza gratuita nei confronti della persona offesa. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato quale base del tentativo nel reato contestato
art. 628 c.p.
richiamato quale norma incriminatrice del delitto oggetto di giudizio
art. 62-bis c.p.
menzionato come attenuante generica già riconosciuta dal giudice di merito
art. 62, n. 4, c.p.
menzionato come attenuante comune già applicata in riduzione della pena
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024
invocata dal ricorrente per sostenere il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione sanzionatoria sia stata motivata in modo logico dal giudice di merito.
- La censura sulla dosimetria della pena è ammissibile solo se la decisione risulti frutto di arbitrio o di manifesta illogicità, non quando si risolva in una mera riproposizione di doglianze di merito già disattese.
- Se il giudice di merito ha già applicato attenuanti e ha esplicitato le ragioni della quantificazione della pena, la richiesta di un'ulteriore riduzione non può essere riesaminata in cassazione come se fosse un terzo grado di merito.
- La gravità della condotta, desunta anche dall'uso di violenza gratuita e non strettamente necessaria per la fuga, può legittimare il mancato riconoscimento di ulteriori benefici sanzionatori.
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