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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31997/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato presentato nell’interesse dell’imputato contro la sentenza della Corte d’appello di Roma. All’imputato erano contestati i reati di ricettazione e calunnia. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione della legge penale e la carenza o manifesta illogicità della motivazione quanto all’affermazione di responsabilità per ricettazione, prospettando una diversa lettura dei dati processuali e una diversa valutazione della rilevanza e attendibilità delle prove. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze erano generiche e miravano a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto logica la motivazione del giudice di merito sull’elemento soggettivo della ricettazione, valorizzando la mancata indicazione della provenienza dei beni. Con il secondo motivo sono stati dedotti analoghi vizi in relazione alla responsabilità per calunnia. Il motivo è stato ritenuto non consentito perché meramente reiterativo di doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese. La Corte ha confermato che, per l’identificazione del soggetto calunniato, non è necessaria l’indicazione nominativa, essendo sufficienti dati personali idonei a individuarlo inequivocabilmente, quali nome e cognome, luogo di lavoro e luogo di provenienza. Con il terzo motivo è stato contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la Corte d’appello aveva motivato il diniego facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o risultante dagli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e volto a una non consentita rivalutazione del merito probatorio, il secondo motivo reiterativo di doglianze già dedotte e respinte in appello e il terzo motivo manifestamente infondato quanto al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La motivazione di merito sulla sussistenza dell’elemento soggettivo della ricettazione è stata ritenuta logica, anche in ragione della mancata indicazione della provenienza dei beni.

  • art. 368 c.p.

    Ai fini dell’identificazione del soggetto calunniato non è necessaria l’indicazione nominativa, essendo sufficienti dati personali idonei a consentirne l’inequivoca individuazione.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione non è consentito sostituire la valutazione delle risultanze processuali compiuta dai giudici di merito con una diversa lettura dei dati probatori, soprattutto quando le doglianze siano generiche e non evidenzino effettivi vizi di legittimità.
  • La motivazione sul dolo della ricettazione è immune da vizi logici quando il giudice di merito valorizzi, tra gli elementi rilevanti, la mancata indicazione della provenienza dei beni e spieghi le ragioni del convincimento.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproponga doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese con motivazione pertinente ed esaustiva.
  • Per l’identificazione della persona offesa dal reato di calunnia non è indispensabile l’indicazione nominativa: sono sufficienti dati personali che consentano di individuarla in modo inequivoco.
  • Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneCalunniaImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale

Testo integrale

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