Cassazione Civile, Ordinanza n. 24834/2023 del 18/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di sfratto per morosità e citazione per convalida proposta dalla società locatrice nei confronti della conduttrice, per ottenere risoluzione del contratto di locazione stipulato il 1 gennaio 2007, rilascio dell'immobile e pagamento dei canoni asseritamente non corrisposti. La conduttrice si oppose deducendo in compensazione un proprio credito fondato su una scrittura privata contestuale al contratto, con cui il locatore si sarebbe impegnato a versarle euro 20.000 annui. Il Tribunale ritenne autentica la sottoscrizione e qualificò l'atto come promessa di pagamento, accogliendo la compensazione e rigettando la domanda della locatrice. In appello, la Corte territoriale rinnovò la CTU grafologica, accolse l'appello della locatrice e riformò integralmente la decisione, dichiarando la risoluzione del contratto, ordinando il rilascio e condannando la conduttrice al pagamento dei canoni scaduti e di quelli fino all'effettivo rilascio. In cassazione la conduttrice dedusse due motivi: con il primo denunciò violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale e dell'art. 1988 c.c., sostenendo che la scrittura dovesse essere qualificata come mera promessa di pagamento e non come contratto atipico nullo per mancanza di causa; con il secondo denunciò violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 1988 c.c., dell'art. 113 c.p.c. e degli artt. 111 e 24 Cost., assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente invertito l'onere della prova e si fosse sostituita alla parte onerata, desumendo l'inesistenza del rapporto fondamentale da elementi processuali non decisivi. La società resistente propose anche ricorso incidentale, ritenuto però inefficace.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché proposto da uno dei difensori non iscritto all'Albo speciale dei cassazionisti; ha poi precisato che il ricorso poteva comunque essere esaminato perché sottoscritto anche dall'altro difensore con mandato disgiuntivo. Nel merito dell'ammissibilità, però, ha dichiarato inammissibile il primo motivo per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva riportato il contenuto della scrittura privata né adeguatamente raccordato le censure alla sua specifica formulazione e alle difese delle parti. Per effetto della sorte del primo motivo, il secondo è stato ritenuto anch'esso inammissibile, oltre che a sua volta carente ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Il ricorso incidentale della società locatrice è stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., perché proposto tardivamente oltre il termine breve; il suo primo motivo era inoltre condizionato all'eventuale accoglimento del ricorso principale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato dalla ricorrente come parametro della dedotta violazione di legge
artt. 1362 c.c. e ss.
invocati per censurare l'interpretazione della scrittura privata secondo i criteri ermeneutici contrattuali
art. 1366 c.c.
richiamato quale criterio interpretativo di buona fede
art. 1367 c.c.
richiamato quale criterio di conservazione del contratto
art. 1988 c.c.
richiamato con riferimento alla promessa di pagamento e all'effetto di inversione dell'onere della prova
art. 112 c.p.c.
invocato per censurare una pretesa sostituzione del giudice alla parte onerata
art. 113 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo insieme agli artt. 111 e 24 Cost.
artt. 111 e 24 Cost.
invocati a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa
art. 366, n. 6, c.p.c.
la mancata riproduzione del contenuto della scrittura e dei passaggi rilevanti ha determinato l'inammissibilità dei motivi
art. 334, comma 2, c.p.c.
ha portato alla declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale tardivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censuri l'interpretazione di una scrittura privata è necessario riportarne in modo puntuale il contenuto rilevante e raccordarlo alle censure svolte; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
- La deduzione della violazione dei criteri ermeneutici contrattuali non può essere formulata in modo astratto: occorre indicare quale clausola o espressione sia stata male interpretata e perché la lettura del giudice di merito sarebbe incompatibile con il testo e con le risultanze processuali.
- Quando si invoca l'art. 1988 c.c. per una promessa di pagamento, la censura deve confrontarsi con la qualificazione data al documento dal giudice di merito e con il concreto regime probatorio applicato; una critica che non riproduca il documento e le difese delle parti non consente il controllo di legittimità.
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine breve è inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., salvo che non sia autonomamente tempestivo o non ricorrano diverse condizioni processuali rilevanti.
- La tardività e l'inefficacia del ricorso incidentale non vengono meno per il solo fatto che esso sia stato proposto in via condizionata rispetto all'esito del ricorso principale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24779/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24780/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24781/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24782/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24783/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24784/2023 del 18/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →