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Sentenza

Sentenza n. 1549/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 3647/2024 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, alle medesime condizioni riconosciute ai docenti di ruolo, e l’amministrazione scolastica era stata condannata a porre in essere gli adempimenti necessari. La sentenza era stata notificata all’amministrazione ai fini esecutivi il 10 ottobre 2024; era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. 669/1996. Il Ministero non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che il giudicato era comprovato, era stato ritualmente notificato per l’esecuzione, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e l’amministrazione non aveva dimostrato di aver adempiuto. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro mediante il pagamento delle somme dovute alla ricorrente entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dello stesso ufficio, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in sostituzione dell’amministrazione e imponendo la comunicazione dell’insediamento alla Segreteria del TAR. Il commissario non avrà diritto a compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e l’amministrazione avrebbe già dovuto adempiere spontaneamente. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la previsione dell’intervento sostitutivo del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto dal giudicato del Tribunale del lavoro, la cui effettiva fruizione deve essere assicurata dall’amministrazione anche in sede di ottemperanza.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Prevedono l’azione di ottemperanza; nel caso concreto ne ricorrevano i presupposti per la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta; la richiesta di penalità di mora è stata ritenuta non necessaria nel caso concreto.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata riconosciuta, poiché il TAR ha ritenuto sufficiente, quale misura sollecitatoria, la previsione dell’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 14 l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione ha consentito la proposizione dell’azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione ai fini esecutivi, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l’amministrazione non dimostri di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione inadempiente può essere condannata a compiere gli adempimenti necessari all’attuazione concreta del giudicato entro un termine assegnato dal giudice, anche quando il titolo provenga dal giudice ordinario e abbia accertato un diritto nei confronti della pubblica amministrazione.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile quale misura sostitutiva per il caso di persistente inadempimento oltre il termine assegnato, con individuazione di un dirigente dell’amministrazione inadempiente e facoltà di delega a un altro dirigente dotato della necessaria professionalità.
  • L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente dell’amministrazione interessata rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, ove l’amministrazione avrebbe dovuto adempiere spontaneamente al giudicato, non comporta il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il giudice ritenga sufficiente, per sollecitare l’adempimento, la previsione dell’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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