Corte di giustizia, Ordinanza C-786/23
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 4 luglio 2024. — Eugen Tomac contro Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Diritto istituzionale – Articolo 265 TFUE – Ricorso per carenza – Piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania – Obbligo di adottare una decisione ai sensi dell’atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. — Causa C-786/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata ai sensi dell'articolo 181 del regolamento di procedura, respinge l'impugnazione di Eugen Tomac contro il rigetto del suo ricorso per carenza relativo all'adesione della Romania allo spazio Schengen. Viene ribadito che l'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione richiede una decisione unanime del Consiglio e non contiene alcun termine per l'adozione, sicché l'assenza di decisione per mancata unanimità non integra una violazione dell'articolo 265 TFUE. È inoltre confermato che la qualifica di ricorrente privilegiato non può essere riconosciuta a un privato.
Impugnazione contro il rigetto di un ricorso per carenza relativo alla mancata adozione da parte del Consiglio della decisione sulla piena applicazione dell'acquis di Schengen in Romania e alla pretesa qualità di ricorrente privilegiato.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel ritenere che l'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Romania e della Bulgaria non imponga al Consiglio un obbligo di adottare entro un termine una decisione sulla piena applicazione dell'acquis di Schengen in Romania; se il mancato raggiungimento dell'unanimità escluda una carenza del Consiglio; se la pretesa violazione di principi generali e il richiamo all'articolo 31, paragrafo 2, TUE possano modificare tale conclusione; e se il ricorrente potesse ottenere la qualità di ricorrente privilegiato.
Principio di diritto
La Corte conferma che l'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione di Bulgaria e Romania non fissa alcun termine entro il quale il Consiglio debba adottare la decisione sulla piena applicazione dell'acquis di Schengen in Romania e non impone un obbligo di adozione in mancanza dell'unanimità richiesta; il Consiglio non può quindi essere considerato in carenza se non ha adottato la decisione per difetto di unanimità. Inoltre, un privato non può ottenere la qualifica di ricorrente privilegiato ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, TFUE, riservata soltanto agli Stati membri e alle istituzioni ivi indicate.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 265 TFUE
- Articolo 263, secondo comma, TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE
- Articolo 58, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 4 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania
- Articolo 3, paragrafi 2 e 3, TUE
- Articolo 4, paragrafo 2, TUE
- Articolo 31, paragrafo 2, primo trattino, TUE
Mancata adozione della decisione sulla piena applicazione dell'acquis di Schengen in Romania
Si tratta di un'impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva respinto, come manifestamente infondato, il ricorso per carenza proposto da un deputato rumeno al Parlamento europeo contro il Consiglio. La controversia riguarda la presunta inerzia del Consiglio nel decidere sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Romania ai sensi dell'atto di adesione di Bulgaria e Romania.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente, Eugen Tomac, aveva chiesto al Consiglio di adottare una decisione sulla piena applicazione dell'acquis di Schengen in Romania. Dopo la presentazione di vari progetti di decisione e il mancato raggiungimento dell'unanimità in seno alla formazione GAI del Consiglio sull'ultimo progetto n. 15218/22, Tomac aveva introdotto un ricorso per carenza ex articolo 265 TFUE. Aveva anche chiesto di essere riconosciuto come "ricorrente privilegiato", domanda respinta dal Tribunale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Romania e della Bulgaria, che subordina l'applicazione di talune disposizioni dell'acquis di Schengen in ciascuno Stato a una decisione del Consiglio adottata previa consultazione del Parlamento europeo e deliberando all'unanimità. Sono inoltre richiamati gli articoli 3, paragrafi 2 e 3, TUE, 4, paragrafo 2, TUE, 31, paragrafo 2, primo trattino, TUE, nonché le norme processuali sugli impugnazioni e sull'ammissibilità: articoli 181 del regolamento di procedura della Corte, 56 dello statuto, 256 TFUE, 58 dello statuto, 168 e 169 del regolamento di procedura.
Primo motivo di impugnazione: assenza di un termine e obbligo di decidere
La Corte respinge il primo motivo. Osserva che né l'articolo 3 TUE né l'articolo 4, paragrafo 2, TUE impongono al Consiglio un obbligo di adottare la decisione entro un termine ragionevole. Conferma quindi l'analisi del Tribunale secondo cui l'articolo 4 dell'atto di adesione non stabilisce alcun termine oltre il quale la decisione debba essere adottata o si debba considerare adottata.
Secondo motivo di impugnazione: principi generali e pretesa carenza
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva anzitutto che l'impugnazione non individua con precisione i capi contestati dell'ordinanza impugnata né sviluppa argomenti giuridici specifici, con conseguente inammissibilità in parte del motivo. Nel merito, la Corte conferma che al momento della richiesta di agire rivolta al Consiglio non incombeva a quest'ultimo alcun obbligo di adottare la decisione senza violare il requisito dell'unanimità. La censura relativa a un trattamento discriminatorio rispetto alla Croazia è respinta perché non è spiegato in che modo tale differenza avrebbe inciso sulla decisione. Il richiamo all'articolo 31, paragrafo 2, primo trattino, TUE è giudicato inconferente, poiché tale disposizione riguarda la PESC e non l'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione.
Qualità di ricorrente privilegiato
La Corte conferma inoltre che il Tribunale ha correttamente escluso la possibilità di attribuire al ricorrente la qualità di ricorrente privilegiato, riservata dall'articolo 263, secondo comma, TFUE esclusivamente agli Stati membri e alle istituzioni ivi elencate.
Dispositivo e spese
L'impugnazione è respinta integralmente, in parte come manifestamente irricevibile e in parte come manifestamente infondata. Il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese, anche perché l'ordinanza è stata adottata prima della notifica dell'impugnazione alla controparte.
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