Cassazione Penale, Sentenza n. 12360/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge (in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e 111 Cost.) e per vizio di motivazione. La difesa censura che la Corte d'appello avrebbe fondato la condanna prevalentemente sulle consulenze tecniche della pubblica accusa e della parte civile che avrebbero accertato la contraffazione del testamento (ad esclusione della sottoscrizione, ritenuta autografa), senza una motivazione autonoma, logica e adeguata e senza confrontare compiutamente la consulenza grafologica della difesa con il resto del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello costituisca un "corpo" argomentativo unitario con la motivazione di primo grado, che i giudici di merito hanno fornito valutazioni analitiche e autonome sulle censure proposte e hanno adeguatamente esaminato e confutato le criticità tecniche sollevate dalla difesa. La Corte territoriale ha valorizzato la convergenza di tre consulenze (pubblica accusa, parte civile e consulenza civile d'ufficio) e ha individuato l'inferior valore dimostrativo della consulenza della difesa, eseguita su copia e non approfondita. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 491 cod. pen. (primo comma)
Norma che disciplina il delitto contestato (falsificazione di testamento olografo). La Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi di responsabilità in base alla valutazione probatoria complessiva.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Comma che indica i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio motivazionale). La Corte ha esaminato il ricorso nei limiti di tali censure e ha ritenuto che non sussistessero i vizi dedotti.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma relativa agli atti e alle garanzie connesse alle prove tecniche (richiamata dalla difesa). Dalla decisione emerge che i giudici di merito hanno valutato e motivato adeguatamente le consulenze tecniche e le critiche metodologiche, ritenendo non violati i relativi principi procedurali.
art. 546 cod. proc. pen.
Norma concernente l'acquisizione e la valutazione delle perizie; la Corte ha ritenuto che le perizie siano state regolarmente assunte e adeguatamente valutate dai giudici di merito.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e delle garanzie difensive. La Corte ha ritenuto che tali garanzie siano state rispettate, non riscontrando violazioni tali da invalidare la motivazione e la decisione dei giudici di merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito: controlla la correttezza e l'esaustività della motivazione e l'osservanza delle regole di diritto.
- La motivazione di appello e quella di primo grado possono costituire un unico corpo argomentativo: la seconda corte può integrare e richiamare la motivazione del primo giudice purché risponda in modo analitico alle censure.
- La convergenza di più consulenze tecniche, anche se provengono da soggetti diversi (PM, parte civile, consulenza d'ufficio), rafforza il valore probatorio degli accertamenti e può giustificare la decisione anche in presenza di una consulenza difensiva contraria.
- Per ottenere accoglimento in cassazione non è sufficiente riproporre la diversa lettura delle prove: è necessario indicare vizi specifici di legge (ad es. travisamento motivazionale, violazioni procedurali o mancanze logiche manifeste) e dimostrarli concretamente.
- Quando si impugna una perizia, occorre contestare puntualmente i profili metodologici o procedurali rilevanti (e, se possibile, produrre elementi tecnici alternativi): critiche generiche o congetture sono inidonee a scalfire la valutazione dei giudici di merito.
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