Parere n. 704/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla Icea S.r.l., contro il Comune di Niardo e nei confronti nei confronti della Regione Lombardia - Direzione generale sicurezza e protezione civile per l’annullamento: a) del provvedimento del Comune di Niardo avente ad oggetto la conferma dell'esito negativo dell'istruttoria riguardante la richiesta di contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive interessate dagli eventi calamitosi verificatisi nelle terza decade del mese di luglio 2022 sulla base dell'O.C.D.P.C. n. 929/2022 della Regione Lombardia; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi espressamente inclusa la comunicazione datata 28 agosto 2023 da parte del Comune di Niardo riguardante l'esito dell'istruttoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento comunale che ha confermato l’esito negativo dell’istruttoria relativa alla richiesta di contributo per l’immediato sostegno alle attività economiche e produttive colpite dagli eventi calamitosi del luglio 2022.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Niardo ha confermato l’esito negativo dell’istruttoria sulla domanda di contributo presentata ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 929/2022, nonché degli atti presupposti e, in particolare, della comunicazione comunale del 28 agosto 2023. Ha dedotto irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, sostenendo che il trasferimento della sede operativa dopo l’alluvione non aveva comportato la cessazione dell’attività e che la sede legale era rimasta a Niardo. Il Dipartimento della protezione civile ha eccepito la tardività del ricorso, rilevando che l’esito negativo era già stato comunicato il 28 agosto 2023, mentre l’atto successivamente impugnato avrebbe avuto natura meramente interlocutoria e confermativa.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile. La nota impugnata non è stata qualificata come conferma in senso proprio, poiché non risultava preceduta da una nuova istruttoria, da una rivalutazione complessiva della questione o da una nuova ponderazione degli interessi. Essa si limitava a ribadire le valutazioni già espresse nella comunicazione del 28 agosto 2023, mai impugnata, richiamandole integralmente. L’atto è stato quindi qualificato come atto meramente confermativo, privo di autonoma portata provvedimentale e non intrinsecamente impugnabile. In sostanza, esso esprimeva un diniego di riesame dell’affare, la cui impugnazione è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse.
Osservazioni
Natura dell’atto impugnato
La nota comunale successiva non costituisce una conferma in senso proprio, perché non è il risultato di una nuova istruttoria, di una rivalutazione funditus della questione o di una nuova ponderazione dell’interesse pubblico e degli interessi privati; essa si limita a ribadire il precedente esito negativo.
Atto meramente confermativo
L’atto deve essere qualificato come meramente confermativo, in quanto privo di un’autonoma e attuale volizione provvedimentale e connotato dal richiamo integrale alla precedente comunicazione del 28 agosto 2023.
Impugnabilità del diniego di riesame
L’atto meramente confermativo vale sostanzialmente come diniego di esercizio del riesame dell’affare. Tale diniego, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, non è normalmente impugnabile; ne consegue la carenza di interesse all’impugnazione e l’inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
La disposizione è richiamata quale base procedurale per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
O.C.D.P.C. n. 929/2022
contributi per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive interessate dagli eventi calamitosi verificatisi nella terza decade del luglio 2022
L’ordinanza costituisce il fondamento della richiesta di contributo presentata dalla società; il parere non esamina nel merito i requisiti sostanziali di accesso al beneficio, decidendo il ricorso per ragioni di inammissibilità.
Massime di principio
- Un atto amministrativo è meramente confermativo quando si limita a ribadire una precedente determinazione, senza essere preceduto da una nuova istruttoria, da una rivalutazione complessiva della questione o da una nuova ponderazione degli interessi coinvolti.
- L’atto meramente confermativo è privo di autonoma portata provvedimentale e non è, in quanto tale, intrinsecamente suscettibile di impugnazione; l’interessato deve contestare l’originario provvedimento lesivo.
- La comunicazione con cui l’amministrazione nega il riesame di una questione già definita costituisce, di regola, espressione di ampia discrezionalità amministrativa e la sua impugnazione è inammissibile per carenza di interesse, salvo casi eccezionali.
Inammissibilità del ricorso straordinario contro un atto meramente confermativo
Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario proposto da una società operante nei settori del commercio e dell’artigianato contro il Comune di Niardo, con riferimento al diniego di un contributo richiesto dopo gli eventi alluvionali del luglio 2022. La società aveva presentato domanda ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 929/2022, relativa all’immediata ripresa delle attività economiche e produttive colpite dagli eventi calamitosi.
Fatti e domanda di contributo
La società aveva presentato al Comune di Niardo, il 23 novembre 2022, un’istanza di accesso ai contributi. Il Comune aveva comunicato il 28 agosto 2023 che la richiesta non poteva essere accolta, richiamando la presentazione, in data 7 settembre 2022, di una comunicazione di cessazione dell’attività.
La società sosteneva invece di non avere cessato l’attività, ma soltanto trasferito la sede operativa dopo gli eventi del 27 e 28 luglio 2022, mantenendo la sede legale a Niardo anche al momento della domanda.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto:
- irragionevolezza del provvedimento;
- travisamento ed erronea valutazione dei fatti;
- difetto di istruttoria;
- disparità di trattamento;
- ingiustizia manifesta.
Secondo la società, il Comune non avrebbe considerato circostanze decisive per riconoscere il contributo, in particolare la continuità dell’attività nonostante il trasferimento della sede operativa.
Posizione dell’amministrazione
Il Dipartimento della protezione civile ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che l’esito negativo dell’istruttoria era già stato comunicato il 28 agosto 2023 e che il successivo atto impugnato costituiva una mera risposta interlocutoria alle contestazioni della società.
L’amministrazione ha comunque sostenuto anche l’infondatezza del ricorso nel merito.
Qualificazione dell’atto impugnato
La Sezione non ha esaminato nel merito i requisiti per l’accesso al contributo, ritenendo preliminarmente il ricorso inammissibile.
Il provvedimento successivo non è stato considerato una conferma in senso proprio. Secondo il Consiglio di Stato, esso non era stato adottato all’esito di:
- una nuova istruttoria;
- una rivalutazione complessiva della vicenda;
- una nuova ponderazione dell’interesse pubblico e degli interessi privati coinvolti.
La nota comunale si limitava invece a ribadire le valutazioni già espresse nella comunicazione del 28 agosto 2023, mai impugnata, operando un richiamo integrale a essa.
Atto meramente confermativo e carenza di interesse
La Sezione ha qualificato la nota come atto meramente confermativo. Tale atto non manifesta un’autonoma e attuale volontà provvedimentale, ma si limita a comunicare all’interessato che la questione era già stata definita con un precedente provvedimento.
L’atto meramente confermativo è stato ricondotto sostanzialmente a un diniego di esercizio del riesame dell’affare. In quanto espressione dell’ampia discrezionalità dell’amministrazione, il diniego di riesame non è normalmente suscettibile di autonoma impugnazione, salvo casi eccezionali.
Ne deriva la carenza di interesse all’impugnazione dell’atto successivo, poiché l’eventuale lesione derivava dalla precedente comunicazione del 28 agosto 2023, che non era stata tempestivamente contestata.
Conclusione
La Sezione Prima ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. La decisione è fondata esclusivamente sulla natura meramente confermativa dell’atto impugnato e sulla conseguente carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla cessazione o alla prosecuzione dell’attività e ai requisiti per ottenere il contributo.
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