Cassazione Penale, Sentenza n. 14850/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il ricorrente ha cessato di espiare la pena nel corso del giudizio. La Corte ha precisato che tale esito non comporta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, perché non configura ipotesi di soccombenza.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza revocò la detenzione domiciliare concessa a Marco Mazza per due motivi: 1) il condannato, percettore del reddito di cittadinanza, non avrebbe comunicato all'INPS, nel termine di legge, la sopravvenuta applicazione della misura alternativa (detenzione domiciliare), informazione ritenuta rilevante ai fini della revoca o riduzione del beneficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 4/2019 conv. legge n. 26/2019; 2) in una precedente occasione il condannato avrebbe violato prescrizioni, omettendo di rispondere ai Carabinieri durante un controllo domiciliare. In cassazione Mazza contestò la revoca sostenendo che la detenzione domiciliare non incide sul mantenimento a carico dell'amministrazione penitenziaria e quindi non gravava alcun obbligo di comunicazione all'INPS; inoltre il secondo motivo era già stato ritenuto insufficiente dallo stesso Tribunale con ordinanza del 12/12/2022.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla legge n. 26 del 2019
La norma è stata interpretata come prevedente un obbligo di comunicazione all'INPS di informazioni rilevanti (fra cui la sopravvenuta applicazione di una misura alternativa) ai fini della revoca o della riduzione del reddito di cittadinanza; la mancata comunicazione può essere considerata elemento giustificativo di revoca della detenzione domiciliare quando rilevante rispetto al beneficio economico.
artt. 47, commi 5 e 6, Ordinamento penitenziario
Richiamati nel motivo di ricorso come norme attinenti alla disciplina della detenzione domiciliare e delle prescrizioni ivi previste; la contestazione verte sull'interpretazione dell'incidenza della misura alternativa sugli obblighi amministrativi collegati al reddito di cittadinanza.
Massime di principio
- La cessazione dell'espiazione della pena rende il ricorso privo di interesse e quindi inammissibile: bisogna verificare lo stato dell'esecuzione penale al momento della decisione.
- Il percepimento del reddito di cittadinanza è soggetto a obblighi di comunicazione delle variazioni rilevanti; la sopravvenuta applicazione di una misura alternativa può rientrare tra tali variazioni quando la legge lo prevede espressamente.
- La mancata comunicazione all'INPS, se prevista come informazione dovuta dalla norma, può avere effetti sulla legittimità della misura alternativa (anche come motivo di revoca) indipendentemente da valutazioni sul carico economico dell'amministrazione penitenziaria.
- Le violazioni di prescrizioni (es. omissione di riscontro a controlli) devono essere valutate concretamente: una violazione isolata può non essere sufficiente a giustificare la revoca se già ritenuta inidonea in precedenti valutazioni motivate.
- L'esito del processo di cassazione per sopravvenuta carenza d'interesse non implica, di per sé, condanna alle spese o sanzioni pecuniarie; pertanto il ricorrente non è automaticamente onerato di tali costi quando il giudizio si estingue per mancanza di interesse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14700/2024 del 10/04/2024
- Sentenza penale · 10 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14702/2024 del 10/04/2024
- Sentenza penale · 10 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14706/2024 del 10/04/2024
- Sentenza penale · 10 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14708/2024 del 10/04/2024
- Sentenza penale · 10 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14709/2024 del 10/04/2024
- Sentenza penale · 10 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14710/2024 del 10/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →