Cassazione Penale, Sentenza n. 544/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto negativo di competenza sollevato dal G.i.p. di Chieti perché il Magistrato di sorveglianza di Pescara, investito per la conversione della pena pecuniaria insoluta ai sensi dell'art. 660 c.p.p., aveva restituito gli atti al pubblico ministero ritenendo intervenuta la prescrizione della pena in seguito all'emissione della cartella esattoriale. Il G.i.p. contestava tale restituzione ritenendo che la cartella esattoriale avesse impedito la prescrizione e quindi il Magistrato di sorveglianza non avrebbe dovuto restituire gli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il conflitto insussistente. Ha ritenuto legittimo il comportamento del Magistrato di sorveglianza che, investito per la conversione, deve preliminarmente verificare l'eseguibilità della pena e, se ravvisa incidentalmente la prescrizione, può negare la conversione e restituire gli atti al pubblico ministero perché il giudice dell'esecuzione decida in via principale. La prescrizione può essere rilevata d'ufficio ma può essere dichiarata solo dal giudice dell'esecuzione. Poiché le parti hanno agito nei rispettivi ambiti di competenza e il giudice dell'esecuzione poi ha deciso negativamente (non ha riconosciuto la prescrizione), la procedura di conversione deve essere riattivata; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Pescara.
Norme richiamate
art. 660 cod. proc. pen.
Disciplina la procedura di conversione della pena pecuniaria insoluta; il Magistrato di sorveglianza chiamato ai sensi di questa norma deve verificare i presupposti della conversione, inclusa l'eseguibilità della pena e l'eventuale prescrizione
artt. 28, comma 1, lett. b) e 30 cod. proc. pen.
Norme sul conflitto di attribuzioni tra giudici; disciplinano la rimessione degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione della questione di competenza
Sez. 1, n. 15038 del 30/1/2001 (giurisprudenza)
Principio consolidato secondo cui la prescrizione è rilevabile d'ufficio ma può essere dichiarata solo dal giudice dell'esecuzione; valorizzato dalla Corte per delimitare le competenze tra Magistrato di sorveglianza e giudice dell'esecuzione
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Previsione procedurale adottata per il giudizio di cassazione a trattazione scritta, richiamata solo per la forma del procedimento
Massime di principio
- Il Magistrato di sorveglianza chiamato per la conversione della pena pecuniaria deve preliminarmente valutare l'eseguibilità della pena; se ravvisa la prescrizione può negare la conversione e restituire gli atti al pubblico ministero.
- La dichiarazione di prescrizione può essere rilevata d'ufficio ma la competenza esclusiva a pronunciarla in via principale spetta al giudice dell'esecuzione; quindi la questione deve essere rimessa al giudice dell'esecuzione con le forme dell'incidente di esecuzione.
- La semplice restituzione degli atti da parte del Magistrato di sorveglianza non costituisce impropria intrusione di competenza ma rientra nella fisiologia del sistema quando mira a far decidere il giudice dell'esecuzione sulla prescrizione.
- Il sollevamento di un conflitto di competenza è infondato se ciascuna autorità ha agito nei limiti delle proprie attribuzioni; la Corte di cassazione può dichiarare il conflitto insussistente e disporre la trasmissione degli atti all'autorità competente.
- L'emissione di atti di riscossione (es. cartella esattoriale) può essere rilevante ai fini dell'interruzione o sospensione della prescrizione, ma l'effetto va valutato dal giudice dell'esecuzione e non può essere definitivamente deciso incidentalmente dal Magistrato di sorveglianza.
- In casi analoghi è opportuno promuovere tempestivamente l'incidente di esecuzione per ottenere dal giudice dell'esecuzione una pronuncia sulla prescrizione, evitando incertezza procedimentale.
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