Cassazione Penale, Sentenza n. 3678/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 03/06/2021 della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 09/02/2021, che aveva accolto le loro richieste ex art. 599-bis c.p.p. con rideterminazione della pena. Hanno dedotto la violazione delle forme previste dagli artt. 610 e 611 c.p.p. per non essere stati avvisati dell'udienza camerale e quindi per la lesione del contraddittorio, non avendo potuto depositare memorie; inoltre hanno contestato la legittimità del concordato in appello ritenendolo viziato perché avrebbe determinato il rigetto di un motivo di appello relativo alla mancata concessione dell'abbreviato condizionato e alla conseguente riduzione di pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. (introdotto dalla L. n.103/2017) renda applicabile la procedura de plano anche ai ricorsi avverso sentenze rese ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con conseguente irrilevanza della mancata comunicazione dell'avviso di udienza alle parti. Ha inoltre escluso l'illegittimità del concordato in appello, osservando che i motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio erano stati rinunciati e che il negozio processuale, consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato salvo ipotesi di illegittimità della pena, non riscontrata nel caso. Ha altresì affermato che il sindacato preliminare di ammissibilità ex art. 625-bis c.p.p. può essere effettuato con trattazione camerale e senza le garanzie del contraddittorio scritto per evitare atti giurisdizionali inutili. Per tali ragioni i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare ciascuno €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Prevede un procedimento preliminare a cognizione sommaria per valutare la manifesta inammissibilità dei ricorsi straordinari per errore materiale o di fatto, consentendo la delibazione senza formali garanzie contraddittorie per evitare attività giurisdizionale inutile.
art. 610 c.p.p., comma 5-bis
Introdotto dalla L. n.103/2017; autorizza la decisione de plano (senza formalità) anche per alcuni ricorsi, e la Corte ha interpretato tale norma come applicabile anche ai ricorsi avverso sentenze ex art. 599-bis c.p.p., rendendo irrilevante la mancata comunicazione dell'udienza camerale.
art. 610 c.p.p., comma 1
Norma richiamata dai ricorrenti come prescrittrice delle formalità della trattazione camerale e della comunicazione dell'udienza; la Corte ha ritenuto che le formalità siano derogate dal comma 5-bis quando applicabile.
art. 611 c.p.p., comma 1
Norma sulle forme della decisione camerale richiamata nel ricorso; la Corte ha ritenuto che le forme previste possano essere derogate ove la legge consenta la decisione senza formalità.
art. 599-bis c.p.p.
Regola le sentenze derivanti dal negozio processuale (concordato) in appello; la Corte ha ritenuto che i ricorsi contro tali sentenze possano essere decisi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, e che il negozio processuale consacrato in sentenza non sia suscettibile di modifica unilaterale se non in presenza di illegittimità della pena.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione disponendo il versamento di €3.000 da parte di ciascun ricorrente alla cassa delle ammende.
L. n.103/2017, art. 1, comma 62
Ha introdotto il comma 5-bis all'art. 610 c.p.p.; la Corte ha richiamato questa modifica per giustificare l'applicazione della procedura de plano ai ricorsi avverso sentenze ex art. 599-bis.
Massime di principio
- La procedura de plano prevista dall'art. 610, comma 5-bis c.p.p. può essere applicata anche ai ricorsi avverso sentenze rese ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., rendendo non decisiva la mancata comunicazione dell'udienza camerale se la legge consente la decisione senza formalità.
- L'art. 625-bis c.p.p. consente al giudice di esaminare sommariamente e dichiarare inammissibili i ricorsi manifestamente infondati senza le formalità del contraddittorio scritto per evitare procedure inutili.
- Il negozio processuale/concordato in appello, una volta omologato dal giudice nella sentenza, ha efficacia vincolante: non può essere unilateralmente modificato dalle parti salvo che la pena concordata sia illegittima.
- La mancata partecipazione al contraddittorio scritto per la fase di delibazione preliminare non comporta automaticamente l'annullamento della decisione se la normativa permette il giudizio de plano.
- La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di ammende ex art. 616 c.p.p.; chi intende impugnare dovrebbe valutare attentamente la fondatezza già in sede preliminare per evitare sanzioni.
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