Sentenza n. 2803/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego parziale di accesso civico generalizzato ai dati sui porti di sbarco dei migranti via mare
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’originaria istanza di accesso civico generalizzato riguardava dati statistici sul fenomeno migratorio via mare, inclusi il numero delle persone sbarcate e la disaggregazione per singoli porti di sbarco. Il Ministero aveva comunicato i dati con riferimento alle Regioni, omettendo il dettaglio dei porti. In sede di riesame, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza aveva confermato il diniego parziale richiamando un parere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, fondato su esigenze di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico e sul possibile pregiudizio alle indagini e al contrasto del traffico di migranti. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo insufficiente la motivazione, anche perché il parere non era stato materialmente trasmesso all’interessato, e aveva valorizzato la precedente ostensione di dati analoghi. Il Ministero ha appellato sostenendo la validità della motivazione per relationem, la completezza e specificità del parere, l’assenza di un vincolo derivante da precedenti decisioni di ostensione e la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 5-bis, comma 1, lettere a) e f), del d.lgs. n. 33/2013. Ha inoltre dedotto che la divulgazione del dettaglio dei porti avrebbe potuto compromettere la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico, il sistema di sorveglianza marittima e le attività investigative.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso di primo grado. Ha ritenuto valida la motivazione per relationem, poiché il parere richiamato esisteva, era stato acquisito nel procedimento, era individuabile e risultava accessibile nell’ambito del procedimento e del giudizio; la sua mancata trasmissione materiale all’istante non ne determinava l’illegittimità. Il parere non era generico o stereotipato, ma illustrava il rischio che la localizzazione dei porti, combinata con dati temporali e quantitativi, rivelasse aspetti sensibili dell’organizzazione dei servizi di polizia e agevolasse attività illecite o l’elusione dei controlli. Tali valutazioni, di natura ampiamente discrezionale, non risultavano manifestamente illogiche e non erano suscettibili di un sindacato giudiziale intrusivo sul merito. Il diniego parziale integrava quindi il requisito del pregiudizio concreto agli interessi tutelati dall’art. 5-bis, comma 1, lettere a) e f), del d.lgs. n. 33/2013. La precedente ostensione di dati analoghi non vincolava l’Amministrazione né aveva generato un affidamento preclusivo, perché la valutazione del pregiudizio deve essere riferita al contesto storico e operativo attuale. Infine, la scelta di fornire i dati a livello regionale, senza indicare i singoli porti, è stata ritenuta proporzionata, adeguata e rispettosa del criterio della minima restrizione dell’accesso. Spese del doppio grado integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 241/1990
Il concetto di disponibilità [...] non richiede [...] che l’atto amministrativo menzionato per relationem sia unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto sia riportato testualmente nel corpo motivazionale.
La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato è esistente, individuabile e disponibile per l’interessato nell’ambito del procedimento o mediante accesso; non è indispensabile la sua materiale trasmissione unitamente al provvedimento.
art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 33/2013
L’accesso civico generalizzato può essere limitato quando la divulgazione arrechi un pregiudizio concreto alla tutela della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico; la valutazione deve essere attuale e rapportata al contesto operativo.
art. 5-bis, comma 1, lett. f), d.lgs. 33/2013
ostacolerebbe “la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento”
Il diniego o la limitazione dell’accesso sono giustificati quando la divulgazione concreta dei dati possa ostacolare attività investigative o il perseguimento dei reati.
art. 5-bis d.lgs. 33/2013
principi di proporzionalità, adeguatezza e minima restrizione del diritto di accesso
Il limite all’accesso deve essere calibrato sul rischio concreto, preferendo, ove possibile, una divulgazione parziale o meno dettagliata idonea a salvaguardare gli interessi pubblici senza comprimere oltre il necessario l’interesse conoscitivo.
Massime di principio
- La motivazione per relationem di un provvedimento amministrativo è legittima quando l’atto richiamato esiste, è individuabile e risulta disponibile per l’interessato nell’ambito del procedimento o del giudizio; la mancata materiale allegazione o trasmissione dell’atto non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento.
- Nel giudizio sull’accesso civico generalizzato, il pregiudizio concreto alla sicurezza pubblica, all’ordine pubblico o alle indagini penali può essere desunto da una motivazione articolata che colleghi specificamente il livello di dettaglio dei dati richiesti alle modalità operative dei servizi di sicurezza e ai rischi di agevolazione delle attività illecite.
- La valutazione del pregiudizio derivante dalla divulgazione di informazioni sensibili è necessariamente attuale e contestuale: l’avvenuta ostensione di dati analoghi in passato non vincola l’amministrazione, né determina un affidamento preclusivo, quando siano mutate le condizioni operative, il quadro criminale o le esigenze investigative.
- In materia di accesso civico generalizzato, l’amministrazione deve bilanciare l’interesse conoscitivo con gli interessi pubblici tutelati, preferendo, ove adeguato, un’ostensione parziale o un livello di aggregazione meno dettagliato, secondo i criteri di proporzionalità, adeguatezza e minima restrizione del diritto di accesso.
- Le valutazioni amministrative in materia di sicurezza pubblica e tutela delle indagini, quando fondate su elementi concreti e non manifestamente illogiche, sono soggette a un sindacato giudiziale non intrusivo, che non può sostituire la valutazione dell’amministrazione sul merito delle esigenze operative.
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