Ordinanza n. 2302/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento del silenzio serbato dal Comune di Amorosi sull'istanza di definizione del procedimento, formulata dalla ricorrente in data 11/09/2024 a mezzo PEC e assunta al protocollo comunale al n. 0007008, volta a compulsare la conclusione del procedimento avente ad oggetto “Avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione del diritto di servitù ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 259/2003 e dell'art. 44 del DPR n. 327/2001, sulle aree di accesso all'impianto e sulle aree occupate dai cavidotti su porzione di terreno catastalmente censito al fgl. 9 p.lla 996, per consentire l'accesso e gli allacci alle reti dell'impianto di comunicazioni elettroniche di proprietà Inwit S.p.A. denominato “I137BN Amorosi”, giusta istanza del 03/06/2024, acquisita al prot. comunale al n. 0004667 e per la conseguente condanna del Comune di Amorosi, in persona del Sindaco pro tempore, a provvedere sull'istanza de qua mediante l'adozione di uno o più provvedimenti espressi, anche da parte del competente organo collegiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune di Amorosi sull'istanza di conclusione del procedimento relativo all'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione del diritto di servitù per l'accesso e l'allacciamento a un impianto di comunicazioni elettroniche
Esito
La controversia
L'impresa ha proposto ricorso contro il silenzio serbato dal Comune su un'istanza presentata via PEC e acquisita al protocollo comunale, volta a sollecitare la conclusione del procedimento avviato per l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione del diritto di servitù sulle aree di accesso all'impianto e sulle aree occupate dai cavidotti. Ha chiesto la condanna del Comune all'adozione di uno o più provvedimenti espressi, eventualmente anche da parte dell'organo collegiale competente. Nel giudizio si è costituito un privato, che ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La presente ordinanza non definisce il ricorso sul silenzio, ma riguarda l'istruttoria sulla domanda di patrocinio.
La decisione
Il TAR ha disposto la reiterazione dell'istruttoria già richiesta dalla Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato. Il privato istante, al quale era stato richiesto di depositare la dichiarazione dei redditi o una certificazione dell'Agenzia delle Entrate relativa ai redditi dichiarati o percepiti nell'anno d'imposta 2024, non ha adempiuto e ha prodotto soltanto un'autocertificazione. Il Collegio ha ritenuto tale autocertificazione insufficiente a dimostrare il requisito patrimoniale per l'ammissione al patrocinio, prescrivendo l'acquisizione di una certificazione dell'Agenzia delle Entrate, anche negativa. La definizione della domanda di liquidazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 maggio 2026. Nessuna decisione di merito è stata assunta sul silenzio del Comune.
Norme richiamate
artt. 52 e 53 d.lgs. 259/2003
Richiamati nell'oggetto del procedimento amministrativo relativo all'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione del diritto di servitù sulle aree necessarie a un impianto di comunicazioni elettroniche.
art. 44 d.P.R. 327/2001
Richiamato quale base normativa del procedimento concernente l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione del diritto di servitù.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la mera autocertificazione della parte non è sufficiente a dimostrare il requisito patrimoniale quando l'organo competente abbia richiesto la dichiarazione dei redditi o una certificazione dell'Agenzia delle Entrate; è necessaria anche una certificazione negativa rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, ove occorra.
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