Sentenza del 11/02/2020 n. 3239 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugna le sentenze della Commissione tributaria regionale della Campania che avevano accolto gli appelli dell'Agenzia e confermato la legittimità degli avvisi di accertamento ex D.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 4, per gli anni 2004 e 2005. G.F. deduceva che il giudice di merito non aveva valutato correttamente la documentazione prodotta a prova della provenienza delle somme (in particolare la donazione del padre e gli estratti conto bancari attestanti i versamenti), lamentando violazione e falsa applicazione della normativa tributaria e insufficiente motivazione circa fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi riuniti, ritenendo fondati i motivi. Ha cassato le sentenze impugnate e rinviato gli atti alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per un nuovo esame, disponendo che tale cortè regoli le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la prova della provenienza di redditi o risorse ai fini dell'accertamento ex art. 38 DPR 600/1973 deve essere documentale e che la documentazione bancaria può essere idonea a confutare la presunzione dell'Ufficio se dimostra entità e durata delle disponibilità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6
L'accertamento per presunzioni richiede che il contribuente possa fornire prova documentale della provenienza delle risorse; la Corte afferma che la documentazione bancaria è idonea a dimostrare entità e durata delle disponibilità e può scalfire la presunzione dell'Ufficio.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento di cassazione per violazione e falsa applicazione di norme (qui riferito alla errata valutazione della documentazione probatoria ai sensi dell'art. 38).
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Fondamento di cassazione per insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo (qui l'omesso o inadeguato esame della documentazione bancaria e dell'atto di donazione).
L. n. 122 del 2010 (modifiche a art. 38 DPR 600/1973)
citata nel corpo della sentenza come riferimento alle modifiche normative
La Corte richiama che la giurisprudenza citata si riferisce all'art. 38 nella formulazione antecedente alle modifiche del 2010, ma ribadisce il principio che la prova documentale, inclusa quella bancaria, può essere idonea.
Massime di principio
- Quando l'Ufficio procede ad accertamento ai sensi dell'art. 38 DPR 600/1973 (accertamento analitico-induttivo per spese), il contribuente può opporsi con prova documentale della provenienza delle risorse; la prova non è limitata a un particolare tipo di documento.
- Gli estratti conto bancari, se idonei a dimostrare la sequenza temporale dei movimenti, l'entità e la durata del possesso delle somme (non solo il loro transito), possono costituire prova valida a scalfire la presunzione fiscale.
- Il giudice di merito deve esaminare e motivare adeguatamente l'efficacia probatoria della documentazione bancaria e degli atti (es. atto di donazione); un’omessa o superficiale valutazione di tale materiale può giustificare la cassazione e il rinvio.
- La mancanza nei soli estratti conto dell'indicazione dei nomi degli emittenti non è automaticamente decisiva: il valore probatorio va valutato nel suo complesso e può essere integrato da altri elementi (atto di donazione, conti del donante, sequenza dei pagamenti).
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe produrre, oltre agli estratti conto, documenti che colleghino in modo chiaro le somme al presunto fonte (es. atto di donazione, conti del donante, ricevute, assegni con intestazioni) per massimizzare la probabilità di vedere accolta la contestazione.
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