Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10567/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n.379056/2024 del 7 ottobre 2024 (doc. I), e dei relativi allegati A e B (doc.ti II - III), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione 211 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del provvedimento prot. n.414780/2024 del 14 novembre 2024 (doc. IV), e dei relativi allegati A e B (doc.ti V - VI), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 211 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; nonché - del provvedimento prot. n. 5284 dell’11 gennaio 2024 (doc. 19), e dei relativi allegati (doc.ti 19-bis e 19-ter), con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell'allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 210 (All. A), in luogo di essere ricompreso nell'elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 (doc. 20) con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri per la fissazione dei valori di punteggio relativi ai titoli presentati dai concorrenti; - della scheda personale di valutazione dei titoli redatta dalla Commissione esaminatrice il 27 novembre 2023 (doc. 22), ove i punteggi della precedente Commissione sono stati riparametrati in base al moltiplicatore unico; - di tutti gli ulteriori atti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura (doc.ti dal 20-bis al 20-octies), conosciuti e non conosciuti; - dell’atto di caducazione dell’11 gennaio 2024 (doc. 23), con cui è stata disposta “[l]a cessazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia del dott. Alessio Tomasi” e la contestuale ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali; - dei provvedimenti con cui sono stati immessi in servizio i candidati risultati vincitori della selezione; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TOMASI ALESSIO il 26\2\2025: - del provvedimento prot. n. 14722 del 22 gennaio 2025 (doc. VII), e dei relativi allegati A e B (doc.ti VIII e IX), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 212 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202413273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rettifiche della graduatoria finale di una selezione per 175 dirigenti e atti connessi, inclusa la caducazione del rapporto dirigenziale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, originariamente collocato tra i vincitori della selezione per dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, era stato collocato nella nuova graduatoria in posizione non utile, con conseguente cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale. La nuova graduatoria era stata adottata dopo l’annullamento giudiziale dei precedenti criteri di attribuzione dei punteggi per titoli. Il ricorrente aveva già impugnato la graduatoria originaria, contestando il criterio adottato dalla nuova commissione, consistente nell’applicazione orizzontale di un unico moltiplicatore ai punteggi relativi ai titoli. Quel ricorso era stato respinto con sentenza del TAR, impugnata in appello. Nel presente giudizio il ricorrente ha impugnato le successive rettifiche della graduatoria, riproponendo la medesima censura, e ha impugnato con motivi aggiunti una terza rettifica, deducendone l’illegittimità derivata. L’Amministrazione ha eccepito, tra l’altro, la carenza di interesse, sostenendo che il ricorrente aveva beneficiato dello scorrimento della graduatoria e conseguito nuovamente l’assunzione dirigenziale. Il ricorrente ha replicato che lo scorrimento non gli avrebbe restituito l’incarico originario né riconosciuto il punteggio controverso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per carenza di interesse. Il Collegio ha preliminarmente chiarito che la lesione derivava direttamente dalla graduatoria originaria e non dalle successive rettifiche, le quali costituivano meri adempimenti conseguenti alla correzione di errori materiali o all’esecuzione di pronunce giudiziali, senza un rinnovato esercizio del potere discrezionale. Pertanto, in presenza di una lesione originaria semplicemente reiterata, il ricorrente non aveva l’onere di impugnare le rettifiche successive. In ogni caso, tali impugnazioni non gli avrebbero potuto procurare alcuna utilità concreta: se l’appello contro la precedente sentenza di rigetto fosse stato accolto, l’annullamento della graduatoria originaria avrebbe travolto automaticamente le rettifiche, quali atti consequenziali e dovuti; se l’appello fosse stato respinto, si sarebbe consolidata la legittimità della graduatoria e non sarebbe stato possibile contestare nuovamente le rettifiche per invalidità derivata. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione del carattere processuale della pronuncia e della funzione cautelativa dell’iniziativa processuale.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    eventuale avviso ex art. 73 c.p.a. della sussistenza di una causa di inammissibilità

    Il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile causa di inammissibilità prima della decisione.

Massime di principio

  • Le successive rettifiche di una graduatoria non costituiscono un rinnovato esercizio del potere discrezionale quando si limitano a correggere errori materiali o a dare esecuzione a pronunce giudiziali; se la lesione deriva originariamente dalla graduatoria, la parte non ha l’onere di impugnare anche le mere rettifiche successive.
  • L’impugnazione di un atto consequenziale è inammissibile per carenza di interesse quando non può procurare un’utilità concreta e autonoma, perché l’eventuale annullamento dell’atto presupposto lo travolgerebbe automaticamente oppure perché il rigetto dell’impugnazione dell’atto presupposto ne consoliderebbe gli effetti.
  • Quando una censura proposta contro una rettifica è identica a quella già esaminata in un giudizio avente a oggetto la graduatoria originaria, la nuova impugnazione non è sorretta da interesse attuale se l’esito del giudizio sull’atto originario assorbe integralmente ogni possibile effetto sulle rettifiche consequenziali.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.