Cassazione Penale, Sentenza n. 29541/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per fatti di coltivazione e cessione illecita di marijuana, in concorso con altri soggetti, nell'ambito di una piantagione occultata in area boschiva. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura, articolando cinque censure: 1) nullità dell'ordinanza genetica del GIP per difetto di autonoma valutazione, assumendo che il Tribunale avesse tratto una conferma critica solo apparente e basata su un presupposto fattuale errato sull'identificazione dei soggetti trasportati da un fuoristrada; 2) mancanza o apparenza di motivazione nel riconoscere i gravi indizi di colpevolezza per il primo capo di imputazione, ritenendo generiche le contestazioni difensive e priva di confronto con una diversa ricostruzione; 3) illogicità nel fondare i gravi indizi del secondo capo sulla frase intercettata "rovinato l'orto là sotto", collegata alla piantagione di marijuana e ai comportamenti dell'indagato e di un coindagato; 4) insussistenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione, desunto dal Tribunale dalla gravità del fatto, dalla capacità organizzativa e da asseriti collegamenti criminali; 5) inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, perché idonei solo a prevenire l'allontanamento dal domicilio e non le comunicazioni con l'esterno, mentre le condotte contestate sarebbero state di partecipazione materiale e non di gestione a distanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, osservando che esso si limitava a riproporre questioni di merito sulla ricostruzione dei fatti già valutate dal Tribunale del riesame senza evidenti illogicità. Ha quindi confermato la motivazione dell'ordinanza cautelare in relazione all'autonoma valutazione del GIP, ai gravi indizi di colpevolezza relativi alla coltivazione di marijuana e alla raccolta/cessione illecita del prodotto, alle esigenze cautelari fondate sul ruolo organizzativo, sulla rete di contatti, sul rischio di inquinamento probatorio e sulla capacità di eludere controlli, nonché all'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico a prevenire la reiterazione di reati in materia di stupefacenti. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato in relazione alla contestazione dei reati come commessi in continuazione.
art. 112, comma secondo, c.p.
richiamato nel capo cautelare insieme al concorso e alla continuazione; non è oggetto di autonoma elaborazione interpretativa nella decisione.
art. 110 c.p.
richiamato per il concorso di persone nei reati contestati.
art. 73, commi 1, 3 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
richiamato quale norma incriminatrice dei fatti di coltivazione/cessione illecita di sostanze stupefacenti, in particolare marijuana; la Corte valorizza la partecipazione materiale, l'organizzazione e la finalità di cessione illecita.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato solo per gli adempimenti di cancelleria conseguenti al provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro ordinanze cautelari, le censure che si limitano a riproporre una diversa lettura del compendio indiziario senza evidenziare manifeste illogicità o violazioni di legge sono destinate al rigetto.
- La verifica dell'autonoma valutazione del giudice cautelare non è esclusa solo perché la motivazione recepisce elementi già presenti nell'ordinanza genetica, se il provvedimento di riesame dà conto di un percorso logico articolato e critico sugli indizi e sui soggetti coinvolti.
- I gravi indizi di colpevolezza possono desumersi da attività di osservazione diretta, uso di veicoli per raggiungere un'area occultata, approvvigionamento di strumentazione per l'impianto e conversazioni captate che, lette nel loro contesto, corroborino la partecipazione all'attività illecita.
- In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione può essere motivato valorizzando l'organizzazione del gruppo, la specifica competenza dell'indagato nel settore criminale di riferimento, i collegamenti con ambienti illeciti e la capacità di eludere le indagini e i controlli.
- Gli arresti domiciliari con controllo elettronico non sono misura automaticamente sufficiente quando il rischio cautelare riguarda la possibilità di reiterare reati che possono essere commessi anche senza allontanamento fisico dal domicilio, specie se l'indagato dimostra capacità operative e relazionali nel settore degli stupefacenti.
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