Cassazione Civile, Ordinanza n. 10032/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (figlio)
La controversia
La controversia nasce da una decisione d’appello che, riformando il primo grado, ha posto l’intero obbligo di mantenimento alimentare verso la vedova del de cuius a carico della sola figlia, escludendo il figlio. La Corte territoriale ha ritenuto che il figlio avesse ricevuto donazioni modali gravate dall’assunzione dei debiti dei donanti verso una banca; detratto tale onere dal valore delle donazioni, il valore residuo sarebbe risultato negativo, con conseguente esclusione dell’obbligo alimentare ex artt. 437 e 438 c.c. La ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato i contratti di donazione, il contratto di finanziamento e una lettera bancaria, dai quali emergerebbe che il figlio non aveva assunto un debito personale ma solo garanzie (ipoteca e fideiussione) riferite a debiti della società di famiglia; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1936 ss., 2821, 2858 e 2868 c.c., assumendo che la Corte di merito avesse erroneamente equiparato l’obbligazione di garanzia al debito principale ai fini della determinazione del valore della donazione e, quindi, della misura dell’obbligo alimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di concludenza perché la stessa ricorrente riconosceva l’esistenza di donazioni modali con assunzione degli obblighi dei donanti verso la banca; ha inoltre rilevato carenze di autosufficienza e di specificazione quanto al fatto storico asseritamente omesso, alla sua decisività e alla sua discussione in giudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata in appello (assunzione di obbligazioni e non mera prestazione di garanzie) e perché introduceva una questione nuova, non adeguatamente dedotta nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 793 c.c.
L’onere apposto alla donazione deve essere considerato nel calcolo del valore della liberalità ricevuta dal donatario.
art. 438 c.c.
Il donatario non è tenuto agli alimenti oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio; se il valore è assorbito dagli oneri assunti con la donazione, l’obbligo alimentare non sussiste.
art. 437 c.c.
Richiamato come norma che prevede l’obbligo del donatario di prestare alimenti al donante o a determinati soggetti nei limiti di legge.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio per omesso esame è limitato all’omissione di un fatto storico decisivo, non alla diversa valutazione delle prove o delle risultanze documentali.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fonda, per consentire il controllo di autosufficienza.
art. 369, n. 4, c.p.c.
È richiesto il deposito e la puntuale indicazione degli atti e documenti rilevanti ai fini del motivo di ricorso.
art. 1936 c.c.
Richiamato in tema di fideiussione e responsabilità del garante, ma la censura è stata ritenuta inconferente rispetto all’accertamento di merito.
art. 2821 c.c.
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alle garanzie reali, senza accoglimento della censura.
art. 2858 c.c.
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alle garanzie ipotecarie, senza incidenza sull’esito del giudizio.
art. 2868 c.c.
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alle garanzie ipotecarie, ritenuta non pertinente rispetto al fatto accertato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata disposta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo non è sufficiente indicare documenti o circostanze: occorre specificare il fatto storico omesso, il dato da cui esso risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua effettiva decisività.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si fondi su una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dal giudice di merito.
- Una questione non trattata nella sentenza impugnata è deducibile in cassazione solo se il ricorrente dimostra di averla tempestivamente proposta nei gradi di merito e indica in quale atto lo abbia fatto, nel rispetto del principio di autosufficienza.
- Nella donazione modale, il peso dell’onere assunto dal donatario deve essere imputato nella valutazione del valore della liberalità ai fini della verifica dei limiti dell’obbligo alimentare; se l’onere assorbe il valore della donazione, l’obbligo non può essere imposto oltre quel limite.
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