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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21165/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 2 ottobre 2024, deducendo come unico motivo la mancanza di motivazione sulla mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità introdotta dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 86 del 2024 in relazione al reato di rapina. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente spiegato perché non riconoscere la diminuente speciale. La sentenza impugnata, invece, aveva escluso l'attenuante con una valutazione complessiva della condotta predatoria, ritenuta grave per la minaccia reiterata nei confronti della persona offesa, consistita nel prospettare l'uso di una pistola che l'imputato diceva di avere con sé.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che la Corte d'appello aveva fornito un apparato motivazionale congruo e aderente ai parametri indicati dalla Corte costituzionale, fondando il diniego della lieve entità su apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, in particolare sulla gravità dell'azione predatoria e sulla minaccia ripetuta e armata prospettata alla vittima. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Il reato di rapina costituisce il titolo di reato rispetto al quale il ricorrente invocava l'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità; la Corte ritiene corretto il diniego della diminuente in presenza di condotta predatoria complessivamente grave.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024

    La pronuncia additiva della Corte costituzionale ha introdotto la circostanza attenuante della lieve entità per il reato di rapina; la Corte di cassazione richiama i parametri valutativi indicati dal Giudice delle leggi e ne conferma la corretta applicazione da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • In tema di rapina, la circostanza attenuante della lieve entità, ove introdotta dalla disciplina costituzionale sopravvenuta, richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto, non potendo essere riconosciuta quando la condotta presenti profili di significativa gravità.
  • Il diniego della diminuente di lieve entità è legittimo se la motivazione di merito valorizza elementi fattuali specifici, come la reiterazione della minaccia e l'esplicitazione dell'uso di un'arma, perché tali apprezzamenti sono insindacabili in cassazione se congruamente motivati.
  • In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito che escluda una circostanza attenuante speciale sulla base di una ricostruzione fattuale non manifestamente illogica e coerente con i criteri fissati dalla fonte sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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