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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17798/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento che confermava la custodia cautelare in carcere per reati ex d.P.R. 309/1990 (artt. 74, commi 1 e 2; 73, commi 1 e 4). Unico motivo: carenza di motivazione dell'ordinanza originaria e del riesame, in quanto la motivazione sarebbe stata meramente cumulativa per tutti gli indagati e non specifica rispetto alla posizione individuale del ricorrente; inoltre dedotto che il tribunale del riesame, dopo la riformulazione dell'art. 309, comma 9, c.p.p., avrebbe dovuto annullare il provvedimento viziato e non integrarlo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la valutazione delle esigenze cautelari sia un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione congrua ed esauriente. Il Tribunale a quo era stato ritenuto aver svolto valutazioni specifiche per ciascun indagato e, con riferimento al ricorrente, aveva valorizzato la recidiva semplice, le modalita operative nei traffici illeciti, le quantita di stupefacente, la capacita organizzativa nonostante gli interventi delle forze dell'ordine, la mancanza di redditi leciti e l'uso di intercettazioni e linguaggio in codice. Tali elementi sono stati giudicati idonei a comprovare il pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorso e' dichiarato inammissibile; il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; disposti adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    Norma sostanziale sui delitti relativi agli stupefacenti; i reati contestati costituiscono il fondamento della misura cautelare valutata dal giudice.

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    Specifica le fattispecie punite in materia di stupefacenti; utilizzata per delineare la gravità degli illeciti ai fini cautelari.

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    Riferimento alla riforma invocata dal ricorrente circa i poteri del tribunale del riesame; la Corte ha ritenuto che, comunque, la valutazione delle esigenze cautelari sia questione di merito insindacabile se adeguatamente motivata.

  • art. 274 c.p.p.

    Disciplina le esigenze cautelari; la Corte ha richiamato che la valutazione ex art. 274 e' di merito e non suscettibile di sindacato in Cassazione se sorretta da motivazione congrua.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulle conseguenze dell'inammissibilita' del ricorso per cassazione; applicata per determinare gli oneri a carico del ricorrente (onere delle spese e relative conseguenze).

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/6/2000

    Richiamata in relazione alle conseguenze dell'inammissibilita'; la Corte menziona il principio per modulare la misura delle sanzioni/accessori, sebbene il provvedimento finale contenga comunque la condanna al versamento a favore della Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza di legittimita' (Cass., 02/08/1996, Colucci; Sez.3, 3/12/2003, n.306/04, Scotti)

    Richiami giurisprudenziali per il principio secondo cui il giudizio sulle esigenze cautelari e' di merito e la motivazione che ancori la decisione a fatti specifici e indizi concreti e' insindacabile in Cassazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Prescrizione procedurale per gli adempimenti di cancelleria connessi alla decisione.

Massime di principio

  • La valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) e' in larga parte un giudizio di merito; in Cassazione viene sindacata solo la correttezza logico-giuridica della motivazione, non la prognosi in se stessa.
  • Una motivazione cautelare formulata in termini cumulativi per piu' indagati puo' essere valida se il giudice fornisce elementi individualizzati (schede, indagini, intercettazioni, ruoli, quantita') per ciascun soggetto.
  • Gli elementi ritenuti rilevanti per il pericolo di reiterazione includono: recidiva, modalita' operative, quantita' di sostanza, capacita organizzativa, assenza di redditi leciti e riscontri investigativi (intercettazioni, linguaggio in codice, servizi d'osservazione).
  • Se il provvedimento originario presenta carenze di motivazione, il tribunale del riesame deve verificare la correttezza e la completezza della motivazione; tuttavia la Cassazione non sostituisce il giudizio di merito se trova motivazione congrua.
  • In casi simili e per aumentare le probabilita' di successo di impugnazioni, la difesa dovrebbe evidenziare l'assenza di valutazioni specifiche e l'assenza di prova concreta del pericolo di reiterazione, non limitandosi a critiche generiche sulla motivazione.

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