Cassazione Civile, Ordinanza n. 06309/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione di un contribuente alla riscossione di crediti contributivi iscritti in cartelle esattoriali. La Corte d'appello ha ritenuto prescritto il credito, considerando decorso il termine quinquennale tra l'ultimo atto interruttivo, individuato nell'intimazione di pagamento, e il successivo avviso di fermo. La società di riscossione ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avrebbero trascurato la propria difesa, basata non solo sulla regolarità della notifica degli atti, ma soprattutto sul valore giuridico della rateizzazione proposta dal debitore e seguita da pagamenti per due anni; ha inoltre dedotto che la relativa documentazione era stata prodotta nei gradi di merito. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2937, 2944 e 2966 c.c., assumendo che la richiesta di rateizzazione accettata dall'esattore dovesse essere valutata come riconoscimento del debito, idoneo a impedire la prescrizione. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano formulate in modo generico e non autosufficiente, poiché il ricorso non trascriveva l'istanza di rateizzazione né ne indicava la precisa collocazione nei fascicoli, impedendo così il controllo di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur connessi, difettassero di specificità e violassero gli oneri di autosufficienza di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., perché il ricorrente non aveva riprodotto il contenuto dell'istanza di rateizzazione né indicato con precisione dove essa fosse rinvenibile nel fascicolo di merito o in quello di legittimità. In conseguenza dell'inammissibilità, non ha provveduto sulle spese per assenza di difese dell'intimato e ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
È invocato come parametro per censurare la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, di elementi probatori asseritamente già acquisiti e non contestati.
art. 2937 c.c.
Richiamato insieme agli altri articoli sulla prescrizione per sostenere che la condotta del debitore avrebbe impedito o interrotto il decorso del termine prescrizionale.
art. 2944 c.c.
Richiamato per affermare che la rateizzazione proposta e accettata potesse integrare riconoscimento del debito con effetto interruttivo della prescrizione.
art. 2966 c.c.
Richiamato a sostegno della tesi sulla rilevanza impeditiva o interruttiva dell'atto del debitore rispetto alla prescrizione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo considera norma che impone, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione e riproduzione del contenuto degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte lo interpreta come regola che esige il deposito e la precisa individuazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, per consentire il controllo di legittimità.
art. 360 c.p.c.
Richiamato con riferimento ai possibili vizi denunciabili in cassazione, per i quali resta necessario rispettare gli oneri di specificità e localizzazione degli atti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il motivo si fonda su atti processuali o documenti, il ricorrente deve riprodurne il contenuto essenziale e indicarne con precisione la collocazione nei fascicoli di merito o di legittimità; in mancanza, il controllo della Corte è precluso e il motivo è inammissibile.
- Il requisito di specificità del ricorso per cassazione non è meramente formale, ma resta comunque indispensabile per consentire la verifica immediata della fondatezza delle censure senza una ricerca esplorativa negli atti.
- La deduzione del valore interruttivo di una richiesta di rateizzazione o di un atto di riconoscimento del debito presuppone che tale atto sia puntualmente allegato e dimostrato nel ricorso; diversamente, la censura non è scrutinabile nel merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l'intimato non svolge difese, non si provvede sulle spese; resta però applicabile l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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