Sentenza del 19/12/2016 n. 1536 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di accertamento - Notifica non nella sede della società ma alla residenza del suo amministratore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è stata ritenuta non perfezionata, poiché, pur potendo la notifica a una persona giuridica essere eseguita presso il domicilio o la dimora abituale della persona fisica che la rappresenta quando non sia possibile effettuarla presso la sede, nell’atto deve essere precisato il ruolo del destinatario quale rappresentante della società. La mancanza di tale indicazione rende irregolare la notifica dell’avviso di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguardava la validità della notifica dell’avviso di accertamento, eseguita non presso la sede legale o fiscale della società, ma presso la residenza dell’amministratore. La questione centrale era stabilire se tale modalità fosse sufficiente e, in particolare, se l’atto dovesse indicare espressamente la qualità di rappresentante della società rivestita dalla persona fisica destinataria della notifica.
Norme richiamate
Art. 60 d.P.R. 600/1973
Le notifiche degli avvisi di accertamento e degli altri atti devono essere eseguite nelle mani del contribuente o presso il suo domicilio fiscale.
Per le persone giuridiche, la notifica deve normalmente essere eseguita presso la sede. Se ciò non avviene, può essere effettuata presso il domicilio o la dimora abituale della persona fisica che rappresenta la società, ma l’atto deve indicare espressamente tale qualità.
Massime di principio
- La notifica di un atto tributario a una società deve essere indirizzata e normalmente eseguita presso la sede o il domicilio fiscale dell’ente.
- La consegna dell’atto presso la residenza dell’amministratore non è automaticamente valida solo perché il destinatario ricopre tale carica.
- Quando la notifica viene effettuata presso il domicilio personale dell’amministratore, l’atto deve indicare chiaramente che egli riceve l’atto in qualità di legale rappresentante della società.
- L’omessa indicazione del ruolo dell’amministratore può impedire il perfezionamento della notifica e compromettere la validità dell’avviso di accertamento.
- In caso di contestazione, occorre verificare il luogo della notifica, la qualifica indicata per il destinatario, il domicilio fiscale della società e le modalità concretamente riportate nella relata o nell’avviso di ricevimento.
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